STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Sospensione della prescrizione del reato, a seguito dell’emergenza epidemiologica

comunione e condominio – parti comuni ed esclusione del diritto d’uso esclusivo
di Chiara Rossi

Nella sentenza n. 5292/2021 le Sezioni Unite affrontano la questione avente ad oggetto l’ambito di applicabilità ed operatività della disciplina della sospensione della prescrizione del reato, introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro Paese.

Nella sentenza indicata le Sezioni Unite confermato quanto già stabilito dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 278/2020 relativamente alla compatibilità dell’art. 83 comma 4 del d.l. n. 18 del 2020 con l’art. 25 comma 2 Cost. nella parte in cui ha determinato, per 64 giorni, cioè dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione, in ordine ai fatti commessi in epoca antecedente della sua entrata in vigore.

La sentenza delle Sezioni Unite enuncia, dunque, un principio di diritto che, sebbene relativo soltanto ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione, conferma implicitamente quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale, con la seguente precisazione: il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione del procedimento, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 per i procedimentipervenuti in cancelleriadal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

In sintesi, la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3-bis del d.l. n. 18 del 2020 non opera per i procedimenti pervenuti in cancelleria prima del 9 marzo 2020, ma solo per quelli pervenuti in cancelleria nel periodo compreso dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Dalla sentenza delle Sezioni Unite si desume, altresì, che la disciplina della sospensione emergenziale della prescrizione si applica ai procedimenti in relazione ai quali l’udienza era stata fissata nel periodo di sospensione contemplato dalla legge.

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