Con sentenza numero 35/2022, il Tribunale Militare di Roma, assolveva l’imputato per insussistenza del fatto poiché la prova, trattandosi di un elemento essenziale del reato contestato, deve considerarsi, nel caso di specie, non raggiunta.
Ebbene, il militare imputato di “Truffa Militare Pluriaggravata e Continuata” predisponeva artifici e raggiri per giustificare assenze dal servizio connesse alle cariche elettive da lui ricoperte.
Effettivamente dai documenti acquisiti dal P.M. e dall’Amministrazione, emergono discrepanze fra quanto fruito dall’imputato e quanto a lui spettante.
L’imputato risulta essere stato assente per un numero di ore superiore a quanto si può considerare come giustificato, pertanto, la prova del danno per l’Amministrazione è raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il Collegio ritiene che l’unico criterio che può essere utilizzato per raggiungere la provaè dimostrare che effettivamente l’imputato abbia ottenuto dei profitti ingiusti concorrispondente danno per l’Amministrazione.
Tuttavia, si perviene che la modalità con cui il criterio è stato applicato conduce a due conclusioni opposte, che comportano una variazione sul calcolo di ore che l’imputato avrebbe potuto chiedere.
La prima, è necessaria l’applicazione sia del comma 4 (attribuzione di 24 ore mensili) che del comma 5 (attribuzioni ulteriori di 24 ore mensili) dell’art. 79 del D.ls 267/200.
Pertanto, nel caso di specie, occorre considerare come costituente legittima assenza dalReparto non di 24 ore mensili, come fatto nel corso delle indagini, bensì di 48 ore mensili considerato che, l’imputato, stanti le dichiarazioni dei testimoni, svolgeva una pluralità di ruoli.
La seconda, è rappresentata dal fatto che sono state acquisite informazioni complete solo relativamente alla presenza dell’imputato alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta e non relativamente alle sedute delle commissioni consiliari.
Dunque, il sillogismo su cui si basa l’accusa viene meno: la prova deve considerarsi non raggiunta, pertanto, l’imputato viene assolto perché il fatto non sussiste.