STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Legge Pinto, come ottenere il giusto risarcimento danni

Causa di servizio rigetto annullato

di Michela Scafetta

“ECCESSIVA LUNGAGGINE” DEI PROCESSI

Innanzitutto, cos’è la Legge Pinto?

La legge n. 89 del 24 marzo 2001, c.d. legge “Pinto”, è stata introdotta dal Governo italiano per porre rimedio al problema dell’eccessiva durata del processo, prevedendo dunque il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata dello stesso.

Secondo la disciplina della c.d. legge “Pinto”, novellata successivamente dalla Legge di stabilità del 2016, l’organo competente a decidere sui ricorsi in materia di equo indennizzo, è la Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado di giudizio.

Il termine ragionevole di durata del processo risulta violato se ha ecceduto i 3 anni in primo grado o i 2 anni in secondo grado. Dunque, se ci si trova coinvolti in un processo la cui durata risulti eccessiva rispetto ai limiti previsti dalla legge Pinto, è probabile che si abbia diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato.

Il problema spesso è che molti non hanno idea del procedimento da seguire per richiedere tale indennizzo e nemmeno della somma che gli potrebbe essere corrisposta dal giudice.

Quindi, come si calcola l’equo indennizzo? L’art. 2bis della Legge Pinto stabilisce che la somma liquidata dal giudice deve corrispondere ad una somma minima di 400 euro fino a un massimo di 800 euro per ogni anno che ha ecceduto la durata “massima”.

Si parte dunque da questa base normativa, lasciando poi a discrezione del giudice l’individuazione della somma esatta da corrispondere a titolo di indennizzo.

Lo Studio legale Scafetta curerà il caso concreto e individuerà per voi la migliore strategia processuale.

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