A cura della Dott.ssa Francesca Rosaria Moliterno
CAPITOLO I IL CONTESTO STORICO IN CUI SI COLLOCANO I FATTI
1.1 L'indipendenza della Serbia-Montenegro e della Bosnia-Erzegovina
CAPITOLO II LE VARIE FASI DELLA CONTROVERSIA TRA BOSNIA-ERZEGOVINA E SERBIA-MONTENEGRO
2.1 Inizio del Contenzioso: le ordinanze della Corte indicanti misure provvisorie
2.3 La sentenza sulla legalità dell'uso della forza del 2004
3.1 Lo status della Serbia-Montenegro
3.2 La questione della giurisdizione
3.3 Il principio della res iudicata
3.4 La responsabilità della Serbia-Montenegro
Con il presente lavoro, si cercherà di ricostruire i parametri utilizzati dalla Corte Internazionale di Giustizia per affermare la sua competenza giurisdizionale nella sentenza relativa alla Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio del 26 febbraio 2007.
In particolare saranno analizzati gli aspetti controversi che emergono dalla sentenza in relazione alla funzione giurisdizionale della stessa Corte. Nel primo capitolo, si analizzerà il contesto storico in cui si collocano i fatti della causa.
Dopo un breve excursus ,si esamineranno gli aspetti salienti della funzione giurisdizionale, disciplinata e regolata nello Statuto della Corte, il quale precisa quali sono i soggetti competenti a sollevare questioni dinnanzi alla Corte e gli strumenti per esercitare tale competenza.
Nella secondo capitolo, si ripercorrerà le varie fasi del contenzioso durato circa 14 anni.
L'analisi di tali fasi ci consentirà di valutare le argomentazioni addotte dalla Corte per affermare la sua giurisdizione sul caso.
In particolare, si analizzeranno nel terzo capitolo il principio della res iudicata, sancito dall'articolo 60 dallo Statuto, secondo il quale un giudizio emesso dalla Corte è definitivo e inappellabile, i principi che regolano l'esercizio della giurisdizione in base agli articoli 34,35,36 dello stesso Statuto relativi alla competenza ratione materiae e ratione personae.
Inoltre si analizzeranno le opinioni dissenzienti dei giudici Tomka e Skontikov riguardo agli argomenti utilizzati dalla Corte per affermare la sua competenza a decidere sulla controversia tra Bosnia-Erzegovina e Serbia-Montenegro.
Infine, si cercherà di valutare se la Corte abbia rispettato i principi sanciti nel suo Statuto che disciplinano l'esercizio della sua competenza.
Capitolo I
IL CONTESTO STORICO IN CUI SI COLLOCANO I FATTI DELLA CAUSA
1.1 L'indipendenza della Serbia-Montenegro e della Bosnia-Erzegovina
Nel presente paragrafo si mira a ripercorre le vicende che a partire dal 1992 hanno portato alla dissoluzione della Repubblica Socialista federale della Yugoslavia fino a pervenire alla dichiarazione di indipendenza del Montenegro dalla Serbia avvenuta nel 2006.
Il 27 aprile 1992 fu costituita la Repubblica Federale della Yugoslavia, dopo la secessione della Slovenia, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e della Macedonia,dichiarata in seguito erede legittima della precedente “la Repubblica Socialista Federale di Yugoslavia”, lo Stato principale dei Balcani dal 1943 al 1992, anno della sua dissoluzione.
Così nello stesso anno la Comunità Europea (CE) ne annunciava il riconoscimento sul piano internazionale e più tardi il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con la risoluzione n° 752, approvava l’impiego di una forza di pace nell’ambito del cosiddetto piano Vance per la Croazia, visto la situazione conflittuale che si era creata a causa degli interessi economici e territoriali.
Questo permetteva al fronte croato di avere una stabilità, determinando lo spostamento delle forze militari serbe dalla Croazia alla Bosnia-Erzegovina e, oltre alla creazione di alcune zone protette dai caschi blu e al ritiro dell’esercito federale (JNA) dalla Croazia, anche l’embargo sulle armi nei confronti di tutte le Repubbliche dell’ex-Yugoslavia.
Il parlamento bosniaco , su richiesta della Commissione Badinter, creata dalla CE per decidere dell’indipendenza delle ex Repubbliche yugoslave, chiamava alle urne i cittadini bosniaci il 29 febbraio e il 1°marzo 1992, dichiarando inseguito l'indipendenza della Bosnia.
La conferenza internazionale della CE, il 18 marzo 1992, a Sarajevo propone il cosiddetto “accordo di Lisbona”, in cui si prevedevano il rispetto dei confini della Bosnia-Erzegovina e un assetto interno decentrato.
La CE legittima Karadzic Bobic (leader dell’ HDZ, il partito dell’Alleanza Democratica Croata) ed Izetbegovic (ancora ufficialmente presidente della repubblica e leader dell’SDA, partito musulmano dell’Azione Democratica), come rappresentanti di Serbi Croati e Musulmani in Bosnia fatta eccezione per Izetbegovic legittimato anche dalle urne.
L'incontro dei tre leader portò alla “Dichiarazione sui principi del nuovo assetto costituzionale della Bosnia-Erzegovina”, secondo cui il Paese sarebbe dovuto essere uno Stato indipendente composto da“tre unità costituenti, basate sul principio nazionale e prendendo in considerazione criteri economici, geografici e altri” (1). Tuttavia tale Dichiarazione non viene firmata perché la parte serba non era più disposta ad ulteriori compromessi ed, ormai, era decisa a ricorrere alle armi.
La Repubblica serba della Bosnia-Erzegovina, fondata nel marzo del 1992 da Karadzic, il 12 agosto proclama la rottura con il governo di Sarajevo e cambia nome in Repubblica serba, eliminando così ogni riferimento alla Bosnia. Nello stesso anno, con la risoluzione n°776, il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite approva l’invio delle forze di pace in Bosnia e dichiara che ogni contingente sarà finanziato dal proprio Stato.
L’UNPROFOR (United Nations Protection Force) ha il compito di proteggere i convogli umanitari dell’ UNHCR e ha il permesso di utilizzare le armi solo per autodifesa. Nel maggio ’93 il Consiglio di sicurezza, con la risoluzione n° 824, dichiara “aree protette” altre quattro enclavi musulmane oltre a Sarajevo e Srebrenica, già sotto protezione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite rispettivamente dal marzo e dall’aprile ‘93.
Queste enclavi sono Tuzla, Zepa, Gorazde e Bihac. La risoluzione impone inoltre il ritiro delle truppe serbe da questi territori,senza la previsione di sanzioni in caso di violazioni della stessa. Qualche anno più tardi,come si vedrà , cade l'enclave di Srebrenica e successivamente anche quella di Tuzla.
Dopodiché si tenta di attuare delle politiche per raggiungere una situazione di pace e in virtù di ciò viene ratificato un trattato a Parigi. Dall'incontro dei tre leader politici delle parti in conflitto, nasce la Bosnia-Erzegovina uno Stato sovrano,con capitale Sarajevo,che mantiene i confini nell'ex Repubblica Yugoslava di Bosnia-Erzegovina.
Mentre la Serbia è stata dunque riconosciuta nel 2003 come diretto successore della Repubblica Yugoslavia, ereditandone il seggio all' Organizzazione delle Nazioni Unite, e subentrando in tutti i trattati bilaterali stipulati con gli altri Stati.
Il 16 maggio 2006, il Montenegro si pronunciò con un referendum per l'indipendenza;cessando così di esistere anche la Confederazione tra Serbia-Montenegro, che si separano definitivamente.
La Serbia ha ottenuto così indirettamente la ricostituzione di un'entità statale nazionale autonoma dopo aver sperimentato progetti di Federazione e Confederazione con le altre regioni. Il 28 giugno 2006 il Montenegro, a seguito di un'apposita risoluzione dell'Assemblea Generale, è stato accolto ufficialmente in seno all'Organizzazione divenendo così il 192° membro delle Nazioni Unite.
1.2 La strage di Srebrenica
Srebrenica è una cittadina della Bosnia orientale, abitata da quindicimila persone in prevalenza musulmani, situata al confine con la Serbia, nota soprattutto per le sue miniere d’argento, oro e bauxite.
Nel 1992, all'inizio della guerra nella ex Yugoslavia (2), la città subisce aggressioni continue e ha un incremento della popolazione urbana per l'aumento di donne e uomini che abbandonano le campagne per trovare riparo dagli attacchi delle forze serbo-bosniache e di quelle paramilitari serbe,che controllano quasi ogni via d'accesso.
Il 16 aprile 1993 il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite approva la risoluzione n° 819 con cui dichiara Srebrenica e la sua periferia “area protetta” (safe area).
Sulla base di tale risoluzione giunge a Srebrenica il battaglione canadese della Forza di Protezione delle Nazioni Unite: centocinquanta uomini con il mandato di evacuare i feriti ed i malati gravi, controllare il “cessate il fuoco” e di procedere al disarmo delle unità musulmane.
Ma la risoluzione n° 819 è violata dalle forze serbo-bosniache sistematicamente per oltre due anni, le quali esercitando il loro controllo su tutte le vie d'accesso riescono a circondare l'intero enclave, e costringono l'intera popolazione a vivere in condizioni disumane.
Dopo due mesi (il 4 giugno 1993), una nuova risoluzione n°836, viene approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l'intento di assicurare il rispetto totale delle “zone di sicurezza”, pur non definendone il concetto.
La risoluzione infatti autorizza i caschi blu all’uso della forza per espletare il proprio mandato nelle “aree protette” e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ad intervenire con raid aerei su richiesta del Segretario generale e della Forza di Protezione delle Nazioni Unite.
Con la risoluzione n° 844 del 18 giugno 1993, poi, si autorizzano i caschi blu all'uso della forza al fine di tutelare le enclavi musulmane.
In due anni la città di Srebrenica quadruplica la sua popolazione originaria sino a sfiorare le 60.000 persone, per gran parte profughi in cerca di un rifugio dalle pulizie etniche.
Le truppe del generale Mladic e i gruppi paramilitari serbi il 6 Luglio 1995 sferrano all’enclave il primo duro attacco, nonostante diciotto aerei dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico sorvolano l’enclave, lanciando due missili che colpiscono due carri armati.
L’azione dimostrativa non intimorisce il generale Mladic, il quale minaccia la Forza di Protezione delle Nazioni Unite di radere al suolo la città e di uccidere i caschi blu in ostaggio se i raid non si fossero fermati.
Le azioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite erano guidate da Jasushi Akashi, rappresentante speciale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'ex Yugoslavia. Nel pomeriggio Mladic entra a Srebrenica accompagnato dal generale Radislav Krstic, e davanti alle telecamere serbo-bosniache proclama ufficialmente la conquista della città.
Nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 1995 una colonna di 15000 uomini, in maggioranza civili, tra cui anche donne e bambini (la cosiddetta ‘colonna mista’), decide di fuggire a piedi attraverso un territorio boschivo minato per raggiungere Tuzla, città in territorio croato-musulmano distante circa 50 chilometri da Srebrenica.
Solo alcuni profughi riuscirono a raggiungere Tuzla, altri (intorno a 3000) furono uccisi dai serbi, travestiti da soldati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (3).
L'Esercito quindi seguì gli ordini impartiti dal generale Mladic. A questo punto il Consiglio di sicurezza approva, all’unanimità, la risoluzione n° 1004, con cui chiede il ritiro dei Serbi bosniaci da Srebrenica e la loro smilitarizzazione con tutti i mezzi necessari.
A causa del mancato accordo tra la delegazione americana e quella russa la risoluzione non fu applicata. Dal 13 al 19 luglio 1995, si compie un vero e proprio massacro organizzato: i musulmani, raggruppati in scuole, magazzini, fabbriche e spiazzi all’aperto, sono sottoposti a maltrattamenti e a torture.
Le esecuzioni di massa avvengono con ogni tipo di arma, spesso con granate gettate attraverso le finestre dei luoghi di detenzione.
I cadaveri furono fatti scomparire ed ammucchiati in enormi fosse comuni, di cui ancora oggi non si conosce il numero definitivo.
Alcuni giorni dopo l’ex ministro polacco Tadeusz Mazowiecki, rapporteur speciale della Commissione Organizzazione delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, pubblica un’indagine in cui afferma la scomparsa di almeno 7000 abitanti dell’ex enclave (4).
Radovan Karadzic e Ratko Mladic, rispettivamente rappresentanti politico e militare dei serbi bosniaci durante la guerra, il 16 novembre 1995 sono considerati responsabili di quanto accaduto a Srebrenica dal Tribunale penale penale per l' ex-Yugoslavia, e a tutt’oggi sono latitanti.
La strage di Srebrenica è considerata come la più grave sconfitta delle Nazioni Unite, della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e della Comunità internazionale nel suo complesso e il peggior crimine di guerra compiuto in Europa dopo il secondo conflitto mondiale.
Capitolo II
LE VARIE FASI DELLA CONTROVERSIA TRA BOSNIA-ERZEGOVINA E SERBIA-MONTENEGRO
2.1 Inizio del Contenzioso: le ordinanze della Corte indicanti misure provvisorie
Il caso in esame era stato deferito alla Corte Internazionale di Giustizia, il 20 marzo 1993, dalla Bosnia-Erzegovina la quale accusava la Serbia-Montenegro di aver violato diverse disposizioni della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.
Secondo la Bosnia Erzegovina, la strage del 1995 a Srebrenica era attribuibile a Serbia-Montenegro in quanto continuatore dello Repubblica socialista federale della Yugoslavia.
Sulla base dell'articolo IX della Convenzione del Genocidio relativo alla competenza della Corte in merito all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione stessa, la Bosnia chiese alla Corte internazionale di giustizia di accertare la responsabilità della Serbia-Montenegro per i fatti accaduti a Srebrenica.
La controversia è durata ben quattordici anni, ed è importante analizzare le varie fasi del contenzioso sfociato nella sentenza del 2007.
La sentenza del 26 febbraio 2007 è stata preceduta da due ordinanze indicanti misure provvisorie nel 1993 e da una sentenza sulle obiezioni preliminari nel 1996.
Verrà menzionato anche il caso del 2004 sulla “Legality of use of force” il quale anche se estraneo al contenzioso fra Bosnia-Erzegovina e Serbia-Montenegro,viene richiamato dalla Corte internazionale di Giustizia nella sentenza del 2007.
Nella prima ordinanza, la Corte Internazionale di Giustizia aveva dichiarato che sia la Serbia sia la Bosnia “should not take any action and should ensure that no action is taken which may aggravate or extend the existing dispute over the prevention or punishment of the crime of genocide” (5).
La Serbia (denominata all'epoca Repubblica federale di Yugoslavia) veniva quindi invitata ad adottare tutte le misure che rientrassero nelle sue capacità per prevenire la commissione del crimine di genocidio e assicurare che ogni organizzazione militare o paramilitare sotto il suo controllo o la sua influenza o da questo supportate non commettessero alcun atto di genocidio contro i musulmani della Bosnia o di ogni altra persona.
Il 13 settembre 1993, nella seconda ordinanza, la Corte ,dopo aver sentito le parti e riaffermando le misure indicate l '8 aprile dello stesso anno, ordina di dare immediata ed effettiva esecuzione (6) a quest'ultima. Nell' ordinanza, la Corte chiedeva alla Serbia di dare immediata esecuzione alle misure idonee ad impedire gli atti di genocidio,e di ogni azione diretta ad aggravare la situazione.
Nella sentenza sulle obiezioni preliminari, invece, la Corte Internazionale di Giustizia aveva esaminato e respinto le eccezioni sollevate dalla Serbia relative alla competenza della Corte a pronunciarsi nel merito della controversia e all’ammissibilità del ricorso presentato dalla Bosnia-Erzegovina (7), la quale richiedeva l'indicazione delle misure provvisorie indicate dall'articolo 73 del Regolamento della Corte. Le obiezioni della Sebia riguardano l'incompetenza della Corte a decidere sulla questione in quanto al giurisdizione di quest'ultima non poteva essere esercitata senza il consenso della Serbia.
2.2 La sentenza sulle obiezioni preliminari del 1996 e la sentenza sulla revisione richiesta da Bosnia-Erzegovina nel 2003
In seguito alle eccezioni sollevate dalla Serbia-Montenegro concernenti l'esistenza di una controversia internazionale e la sua responsabilità per gli atti compiuti nel 1995, l'11 luglio 1996, la Corte non solo aveva affermato la propria competenza (8), ma aveva sostenuto ,respingendo tali eccezioni, che l’articolo IX della Convenzione sul genocidio, prevede la competenza della Corte stessa a dirimere le controversie tra Stati anche in materia di responsabilità per genocidio, inclusa “any form of State responsibility” (9), anche la responsabilità dello Stato per atti dei suoi organi.
Nel 2003 la Corte respinge, la domanda di revisione di Serbia-Montenegro in quanto non sussistono le condizioni richieste dall'articolo 61 dello Statuto della Corte, il quale stabilisce che la possibilità di richiedere la revisione di una sentenza è sottoposta a restrizioni, nell'interesse della stabilità dei rapporti giuridici.
L'articolo 61 dello Statuto richiede per la revisione di una decisione, che questa, sia basata sulla scoperta di fatti che erano sconosciuti quando fu emesso il giudizio.
Il rifiuto fu basato proprio sul fatto che, l'ammissione della Serbia-Montenegro in seno all' Organizzazione, avvenuta successivamente al giudizio del 1996, secondo la Corte non poteva essere considerata un fatto nuovo così come inteso dall'articolo 61.
Per ciò la Corte decise che non esistevano i presupposti necessari per accettare la richiesta di revisione avanzata da Serbia-Montengero.
La Corte non ha considerato il problema relativo allo status di quest'ultima ma ha affermato che quanto accaduto non ha mutato retroattivamente la posizione sui generis della Serbia-Montenegro.
2.3 La sentenza sulla legalità dell'uso della forza del 2004
Questa sentenza si distacca dalla questione dell'applicazione della convenzione sul genocidio e non produce effetti di res iudicata nel presente giudizio. Ciò non esclude che tale sentenza possa essere rilevante in quanto, a sollevare la questione sulla legalità dell'uso della forza fu la Serbia-Montenegro e per il fatto che la Corte nel 2004 era a conoscenza dei mutamenti che interessavano la condizione giuridica di questo Stato in seno alle Nazioni Unite.
Nel 1999 la Serbia-Montenegro promuove un'azione contro otto Stati membri della NATO i quali parteciparono alle operazioni militari in tale periodo nel suo territorio. La Serbia-Montenegro riteneva che le azioni militari fossero condotte in assenza sia di presupposti per la legittima difesa, sia di autorizzazione del Consiglio di sicurezza (10).
La Corte si dichiarò in prima facie carente di giurisdizione nel merito della controversia in quanto riteneva che, al momento in cui fu presentato il ricorso, la Serbia-Montenegro non era membro delle Nazioni Unite e né parte dello Statuto della Corte in virtù di quanto in esso stabilito dall' articolo 35 paragrafi I e II (11).
Dunque la Corte non ritenne necessario considerare le obiezioni preliminari in riferimento all’esercizio della propria giurisdizione. In conformità all'interpretazione della Corte, l'articolo 35 paragrafo II si riferisce soltanto alle clausole relative all'esercizio della giurisdizione della Corte contenute nei trattati adottati al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, precisando che la Convenzione sul Genocidio è entrata in vigore dopo di questo.
Di conseguenza la Corte decise di non avere giurisdizione nel valutare le richieste di Serbia-Montenegro del 29 aprile 1999. La Corte evita, inoltre, di pronunciarsi sulla questione dell'appartenenza di Serbia-Montenegro alla Convenzione sul genocidio nel periodo pertinente (12).
Al contrario, nella sentenza del 2007, la Corte non solo si dichiara competente a giudicare il caso, ma tenterà di trattare anche la questione dello “status” della Serbia-Montenegro.
2.4 La sentenza del 2007
La lis juridica si conclude solo nel febbraio del 2007. Ancora una volta si ripresenta il problema della funzione giurisdizionale esercitata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella controversia fra Serbia-Montenegro e Bosnia-Erzegovina.
Quest'ultima riafferma la competenza della Corte Internazionale di Giustizia e dichiara che la Yugoslavia ha violato gli obblighi derivanti dagli articoli I, II (a), II (b), II (c), II (d), III (a), III (b), III (c), III (d), III (e), IV and V (13) della Convenzione, i principi fondamentali di diritto internazionale umanitario, gli articoli 1-25 e 26 e 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell 'Uomo, nonché la solennità della Carta delle Nazioni Unite.
La Serbia-Montenegro quindi è stata accusata di non aver rispettato l'obbligo di non facere ma nello stesso tempo di non essersi adoperata per poter ottemperare agli Accordi stipulati.
Per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità alla Serbia-Montenegro, per i fatti del 1995, la Corte ha stabilito che la Serbia non è colpevole di aver violato la Convenzione del Genocidio e di non aver cospirato o incitato la commissione del genocidio.
Non è infatti dimostrato alcun coinvolgimento delle forze serbe con gli autori del massacro del 1995.
Tuttavia,viene riconosciuta la violazione da parte della Serbia degli obblighi di adottare misure per la prevenzione e dell'obbligo di adottare le misure preventive ordinate l' 8 aprile e il 13 settembre 1993.
La Corte ha ritenuto, inoltre ,necessario chiarire due differenze fondamentali che sussisterebbero tra l’obbligo di prevenzione e la “complicità nel genocidio”.
La prima riguarda la natura dell’obbligo che lo Stato è tenuto a rispettare; infatti, nel caso della “complicità” sarebbe un obbligo negativo, in quanto allo Stato è fatto divieto di rendersi complice nella commissione del crimine di genocidio.
L’obbligo di prevenzione ,al contrario, sarebbe un obbligo positivo secondo cui lo Stato è tenuto ad assicurare che atti di genocidio non siano perpetrati La Corte ha rilevato la responsabilità di Belgrado di non aver impedito la strage ad opera dei serbi di Bosnia: "La Serbia non ha fatto nulla per rispettare i suoi obblighi di prevenire e punire il genocidio di Srebrenica" e "ha fallito nel cooperare pienamente con il Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia, che ha condannato i responsabili" (14).
Secondo quanto sostenuto dal Presidente della Corte, non è stato dimostrato che alla Serbia-Montenegro fosse attribuibile l'uccisione degli uomini adulti di Srebrenica dal 13 al 16 luglio 1995, così come non è stata data prova della partecipazione della Serbia a tale crimine (15).
Capitolo III
LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL CASO DI SPECIE
3.1 Lo status della Serbia-Montenegro
Ciò che si cercherà di fare in questo capitolo è valutare le questioni più rilevanti che emergono dal giudizio della Corte.
La Corte dell'Aja ha definito «genocidio» il massacro di Srebrenica, legato ai nomi di Ratko Mladic e di Radovan Karadzic deliberando che la Serbia non è responsabile di tali atti.
Nella sentenza si sostiene in particolare che il massacro di Srebrenica, pur considerandolo genocidio, non è attribuibile alla Serbia, alla quale tuttavia viene attribuita la responsabilità di aver violato l'obbligo di prevenzione di tale crimine.
Secondo il Presidente della Corte, "Il tribunale non crede che il genocidio compiuto a Srebrenica possa essere attribuito alle autorità serbe"(16).
Non ci sono neppure elementi perché venga ammesso la complicità di Belgrado per aver fornito aiuti alle milizie serbo-bosniache di Ratko Mladic. Ritornando al problema della giurisdizione nel caso di specie,essa è incentrata sulla questione dello status internazionale della Serbia-Montenegro della sua appartenenza alle Nazioni Unite.
Il vicepresidente analizza il contesto in cui il problema dell' adesione della Serbia-Montenegro alle Nazioni Unite si inserisce, e le sue richieste del riconoscimento dello status di continuatore della Repubblica socialista federale della Yugoslavia.
La Corte giunge alla conclusione che la Serbia-Montenegro è sempre stata un membro delle Nazioni Unite e per questo motivo non può avere effetto la risoluzione 777 (17) del Consiglio di sicurezza e dell’ Assemblea Generale, che stabiliva al contrario la non appartenenza della Serbia-Montenegro all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Si richiama,altresì, il fatto che solo la Serbia-Montenegro potesse con il proprio consenso porre fine alla continuazione della personalità giuridica della Repubblica socialista federale della Yugoslavia e ottenere la membership alle Nazioni Unite in qualità di nuovo membro,nel rispetto delle norme del diritto internazionale.
Dal 1992 al 2000 la Serbia-Montenegro era il continuatore legale della Repubblica socialista federale della Yugoslavia e solo in seguito viene ammesso alle Nazioni Unite in qualità di nuovo membro così come la Corte aveva rilevato nel caso “Legality of Use of Force” del 2004.
In altri termini, la Corte riconosce che l'ammissione della Serbia alle Nazioni Unite costituisce un fatto che non implica effetti retroattivi.
L'ammissione ha posto fine alla precedente e incerta condizione giuridica di Serbia-Montenegro in seno all'Organizzazione perché si chiarisce che nel periodo che intercorre fra la scomparsa (18) e della stessa Repubblica federale socialista della Yugoslavia e l'ammissione stessa, non si riteneva che la Serbia-Montenegro fosse uno Stato membro delle Nazioni Unite e quindi non poteva essere considerata nemmeno parte dello Statuto della Corte nel 1993, quando la Corte ordinò le misure preventive e né nel giudizio del 1996 sulla giurisdizione e sull'ammissibilità.
Come ha precisato la Corte, essa può esercitare la funzione giudiziaria solo nel rispetto dell'articolo 35 dello Statuto. L’esercizio della giurisdizione della Corte richiede infatti il rispetto della condizione ratione personae, vale a dire essere parte di tale Statuto.
La Corte giunge ad affermare nel 2003 che l'ammissione all' Organizzazione delle Nazioni Unite pone la Serbia-Montenegro in una posizione sui generis, allo scopo di sottolineare l'atipicità del suo status.
3.2 La questione della giurisdizione della Corte
La sentenza della Corte solleva alcune questioni sulla sua giurisdizione già sollevate da alcuni giudici della stessa Corte nelle loro opinioni dissenzienti. La competenza della Corte ad accertare se uno Stato possa rivolgersi ad essa è distinta dalla competenza a decidere la controversia.
Soltanto quest'ultima è subordinata al consenso delle parti in causa. L'esercizio della competenza non lo richiede, e la Corte deve verificare se il consenso sussiste o meno. La Corte aveva dichiarato che il diritto ad essere parte ad un procedimento innanzi ad essa è regolato dallo Statuto che stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti affinché la Corte possa avere giurisdizione ratione personae.
In disaccordo con la posizione assunta dalla maggioranza dei giudici sulle considerazioni riguardanti la clausola della compulsory jurisdiction (19), presente nell' articolo IX della Convenzione, il giudice Tomka ritiene, senza dubbio, che la clausola in questione conferisca alla Corte la giurisdizione, per poter risolvere sia la questione della violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla prevenzione del genocidio e della responsabilità degli individui, sia quella relativa alla responsabilità degli Stati per negligenza nei confronti di tali obblighi.
Nella sua opinione dissenziente, il giudice Tomka spiega che i requisiti per l'accesso alla Corte sono stati riesaminati nel giudizio del 2007 ,in quanto lo status giuridico della Serbia-Montenegro aveva subito delle variazioni dal momento in cui venne attivata la Corte nel 1992. Infatti la Serbia-Montenegro diviene membro delle Nazioni Unite nel 2000 ed ha accesso alla Corte da quella data (20) in qualità di nuovo membro e la condizione ratione personae è quindi soddisfatta.
Il Vicepresidente della Corte ritiene invece che non ci sia nulla nella giurisprudenza della Corte che supporti la necessità di un riesame della questione sulla giurisdizione, quando è stata già risolta con la forza del principio della res iudicata.
Nonostante il giudice Tomka ritenga che la Corte sia competente a giudicare il caso non ne condivide il ragionamento secondo cui questa ha affermato la propria giurisdizione. Infatti, il giudice Tomka ritiene che la Corte avrebbe dovuto determinare de novo se avesse o meno giurisdizione sul caso di specie.
Riesaminando il problema della giurisdizione, la Corte non avrebbe dovuto nella sentenza del 2003 relativa alla domanda di revisione tra la Serbia-Montenegro e Bosnia-Erzegovina dare un giudizio di merito senza aver accertato prima l'esistenza delle condizioni per l'esercizio della sua giurisdizione (21).
Ciò che non convince il giudice è la decisione della Corte secondo cui la Serbia-Montenegro diventa membro delle Nazioni Unite dal 1° Novembre del 2000 (22) e che la posizione sui generis dal 1992 al 2004 non sia assimilabile alla membership nell'organizzazione.
Questo porta ad un inevitabile contraddizione ,difficile da superare. Il giudice Skontikov ritiene che la Corte non ha giurisdizione in quanto nel caso del Legality of Use of Force, quest' ultima stabilì che la Serbia-Montenegro non era membro dell' Nazioni Unite prima del 2001.
Al contrario, il giudice Tomka giunge alla conclusione che la Corte ha giurisdizione,in quanto ritiene che le condizioni richieste dall’articolo 35 dello Statuto della Corte e la condizione ratione personae sono soddisfatte. In base a quanto stabilito dall' articolo 35, paragrafo II, la Corte ha ritenuto che: il "procedimento può essere validamente proposto da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato che è parte di un trattato in vigore, ma non è parte dello Statuto” (23).
La Corte, nella sentenza in esame, ritiene che le ordinanze date nel giudizio del 1996 riguardavano circostanze specifiche.
Viene stabilito, quindi, così come era già avvenuto che la Corte ha giurisdizione nel trattare il caso di specie, sulla base dell'articolo IX della Convenzione sulla prevenzione e repressione degli atti di genocidio. La Corte afferma che la sua competenza nel caso di specie si basa unicamente sull' articolo IX della Convenzione sul genocidio, per il fatto che tutti gli altri criteri di competenza invocati da parte della Serbia-Montenegro erano stati respinti nel 1996.
Da quanto stabilito dall'articolo IX, consegue che la Corte può pronunciarsi solo sulle controversie tra gli Stati parte in materia di interpretazione, applicazione o rispetto di essa e che ha la competenza a pronunciarsi sulla presunta violazione degli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, non solo di quelli riguardanti gli atti di genocidio in particolare, ma anche di quelli relativi alla tutela dei diritti umani nei conflitti armati.
3.3 Il principio res iudicata
A questo punto si ritiene necessario analizzare il principio della res iudicata,che la Corte utilizza, come “escape route” (24), senza preoccuparsi degli effetti che esso può produrre sul giudizio, come si legge anche nelle opinioni separate del giudice Higgins nella sentenza sul “Legality of use of force”: “Its relevance can lie, and only lie, in another pending case” (25).
Il principio è sancito dall'articolo 60 dello Statuto della Corte, il quale prevede che il giudizio è finale e senza appello, stabilendo che le decisioni della Corte non sono efficaci solo fra le parti, ma sono definitive,nel senso che non possono essere più sottoposte a revisione.
Questo principio è richiamato dagli articoli 59 e 61: il primo stabilisce che le parti sono vincolate dalle decisioni della Corte e l'articolo 61 pone le condizioni alla possibilità di riaprire un caso.
Secondo quanto si legge nel testo della sentenza il principio della res iudicata produce due effetti: in primo luogo, garantisce la stabilità nel diritto, in secondo luogo tutela la parte nei cui confronti la Corte si è pronunciata (26).
I giudici Ranjeva,Shi e Koroma ritengono che lo scopo e l'effetto della res iudicata per i fini della giurisdizione ratione personae deve essere stabilito dagli elementi giuridici del caso stesso: se le Parti hanno o meno accesso alla Corte e se o meno i requisiti previsti dallo Statuto sono rispettati (27).
Stabiliscono i parametri del giudizio “in the last analysis the scope of the res iudicata can only be determined by reference to the pleadings in general, and to the parties’ submissions in particular” (28).
In questa ottica, la Corte, spiegndo le richieste dell'interpretazione del giudizio del 20 Novembre l950 sul caso Asylum osservò che “it is the duty of the Court not only to reply to the questions as stated in the final submissions of the parties, but also to abstain from deciding points not included in those submissions” (29).
Nelle opinioni dissenzienti sul caso di specie, i giudici Ranjeva,Shi e Koroma ritengono che questo principio non è sufficiente ad attribuire alla Corte competenza ai fini dell'esercizio della sua giurisdizione. All'interno del corpo giudicante si è creata una divisione. Alcuni sostenevano che la Corte abbia rispettato il principio della res iudicata.
Altri, come il giudice Skotnikov, sostengono che tale principio non sia stato rispettato per il fatto che come già precedentemente affermato, la decisione del 2007 risulta in contrasto con il giudizio emesso nel 2004 riguardo al caso della Legality of Use of Force.
Anche i giudici Ranjeva,Shi, e Koroma hanno espresso seri dubbi sull'applicazione del principio, nel caso in questione, in relazione alle obiezioni preliminari avanzate nel 1996. Il giudizio del 1996 forma le basi di quanto sancisce la Corte sul principio della res iudicata.
Se il giudizio della Corte non deve essere riaperto in vista degli eventi successivi alle obiezioni preliminari del 1996 i giudici Ranjeva, Shi e Koroma trovano difficile riconciliare il dictum dalla Corte nel caso del 2007 con la posizione della res iudicata assunta nel 1996.
Nella loro visione, nonostante il giudizio della Corte,sia basato sul principio della res iudicata, ritengono che questa non ha dato la considerazione necessaria richiesta dal principio stesso (30), utilizzandolo solo al fine di ammettere la propria giurisdizione senza esaminarne tutti gli aspetti.
Sembra che la Corte non sia stata in grado di applicare al caso di specie il principio della res iudicata in modo conforme alla sua precedente giurisprudenza.
Il giudice Tomka ritiene che sia stato improprio il rifiuto della Corte di considerare le obiezioni della Serbia sulla giurisdizione nel merito stabilito sul principio della res iudicata e al tempo stesso afferma la giurisdizione della Corte a giudicare nel presente caso.
La Corte ritiene di aver rispettato il principio della res iudicata nella sentenza di specie. La Serbia-Montenegro suggerisce inter alia alla Corte che una distinzione può essere segnata fra il principio della res iudicata nel giudizio dato sul merito e quanto stabilito nel giudizio in relazione alla questione della giurisdizione in risposta alle obiezioni preliminari.
Nel caso in cui la Corte non avesse basato la propria giurisdizione sull'applicazione del principio della res iudicata in conformità all interpretazione di ciò data nel 1996, questa non avrebbe potuto pronunciarsi sul caso.
3.4 La responsabilità della Serbia-Montenegro
La richiesta della Bosnia-Erzegovina alla Corte riguarda l'attribuzione alla Serbia-Montenegro degli atti di genocidio compiuti ai danni della popolazione bosniaca-musulmana dai membri dell'esercito della Serbia. Prima di riportare quanto è affermato dalla Corte,è opportuno analizzare il ragionamento seguito dalla Corte per emettere il proprio giudizio.
La Corte ha affermato che può essere accertata la responsabilità di uno Stato in violazione dell' articolo II della Convenzione, superando la convinzione di coloro che ritengono la Convenzione uno strumento utilizzato per far valere la responsabilità penale individuale soltanto la responsabilità dello Stato per omissione (31), e ha negato che la Serbia possa essere coinvolta direttamente negli atti del 1995 e che essa possa essere considerata “complice”.
Applicando l'articolo I della Convezione, la Corte ha potuto sottolineare che questo non solo obbliga a prevenire e punire gli atti di genocidio, ma implica inoltre l'obbligo di non compiere gli atti in esso contenuto. La Corte ha aggiunto che l'articolo III della stessa Convenzione stabilisce che può esservi responsabilità statale anche per l’intenzione di commettere atti di genocidio, incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, tentativo di genocidio e complicità in atti di genocidio (32).
La Corte ha affermato che alla Serbia-Montenegro non può essere attribuita né responsabilità diretta né responsabilità per complicità in atti di genocidio. I giudici hanno ritenuto che l'illecito di genocidio può essere accertato solo in presenza sia dell'elemento materiale sia dell'elemento psicologico,ossia l'esistenza della mens rea tipica del reato di genocidio.
Questa consiste nel dolus specialis, ossia nell'intenzione di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo nazionale, etnico, raziale o religioso.
Essendo quindi necessario provare la presenza del dolus specialis, a questo punto, la Corte deve scontrarsi con i propri limiti perché, essa può soltanto riconoscere la responsabilità dello Stato e quindi controllare la condotta degli organi statali.
Ad ogni modo la Corte ha ritenuto possibile dimostrare l'esistenza dell'elemento materiale dell'atto di genocidio ma non quello psicologico. É stato riscontrato che la Serbia ha prestato assistenza alle autorità della Repubblica Serba di Bosnia.
Non è stato possibile invece dimostrare che Belgrado fosse a conoscenza del dolus specialis degli organi serbo bosniaci.
La Corte ha escluso che organi de jure di Serbia-Montenegro abbiano partecipato all'eccidio di Srebrenica, nonostante i rapporti intrattenuti tra le autorità di Belgrado e i Serbi di Bosnia. La conclusione, a cui giunge la Corte ,è l'esclusione per il governo di Belgrado di responsabilità dei fatti del 1995, precisando che non ha commesso atti né attraverso i suoi organi né attraverso persone da esso controllate (33).
Dalla sentenza esaminata, si deduce con chiarezza il messaggio dato dalla Corte : “lo Stato risponde del comportamento di individui non formalmente qualificati come suoi organi solo in casi eccezionali,caratterizzati o dall'esistenza di un rapporto di totale subordinazione del privato rispetto allo Stato oppure da un capillare controllo esercitato dallo Stato sulle singole azioni illecite del privato” (34).
CONCLUSIONI
In tale pronuncia, la Corte ha ripercorso e ricostruito le varie fasi della complessa vicenda successoria della ex Yugoslavia, per riaffermare, comunque, la sua competenza a pronunciarsi nel merito della controversia.
Questo contenzioso è durato ben quattordici anni, iniziato quando Sarajevo era sotto assedio.
Come viene precisato dalla stessa Corte, la posizione che assume è un'analisi giuridica dei fatti e non politica.
L'esito della controversia era ormai prevedibile, vista l'importanza e la rilevanza del caso, cioè la Corte non avrebbe potuto pronunciarsi in modo netto e categorico, tentando di giungere ad una sentenza politicamente corretta.
Bisogna ,però, tener conto del fatto che la Corte ha dovuto basarsi sui fatti così come presentati dalle parti e sui rapporti delle Nazioni Unite.
Nella sentenza si legge che gli organi della Serbia-Montenegro non hanno pianificato, organizzato e partecipato al genocidio di Srebrenica, inoltre "non viene confermato con certezze che la Serbia-Montenegro nel momento critico abbia aiutato gli esecutori del crimine, completamente consapevole che quell'aiuto avrebbe contribuito all'esecuzione del genocidio”.
La Corte ritiene che la Serbia non sia responsabile di quanto accaduto a Srebrenica,bensì è stata riconosciuta colpevole di non aver adottato ogni mezzo a sua disposizione per evitare che ciò accadesse.
Nel testo della sentenza, infatti, si sottolinea che la Serbia «non ha fatto nulla per rispettare i suoi obblighi di prevenire e di punire i responsabili del genocidio», e di non aver «neppure collaborato con il Tribunale penale internazionale tesi sostenuta dal Presidente della Corte.
Restano ancora oggi impuniti i colpevoli di tanto orrore. La sentenza ha generato scontento fra l'opinione pubblica, con un dissenso generale. Sono state inoltre rilevate una serie di “anomalie” nel procedimento seguito dalla Corte per risolvere il contenzioso.
Si ritiene che la Corte non abbia osservato e rispettato i principi sanciti dallo Statuto: il principio della res iudicata, articolo 60 dello stesso, e le condizioni stabilite nel secondo capitolo dello Statuto sulla funzione giurisdizionale della Corte.
Riguardo alla questione dell'attivazione della Corte, l'articolo 35 dello Statuto, stabilisce che possono accedere alla Corte i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Secondo quanto affermato dall' Organizzazione delle Nazioni Unite sullo status di Serbia-Montenegro, tra il 1992 e il 2000, quest'ultimo non era membro delle Nazioni Unite e quindi non avrebbe potuto prender parte ad un contenzioso dinanzi alla Corte,perché mancava la condizione necessaria dell'appartenenza ,prevista dall'articolo sopra citato, all' Organizzazione.
In conseguenza,la Corte non avrebbe avuto giurisdizione. Pertanto la Corte utilizza il principio della res iudicata, come base della propria giurisdizione, facendo riferimento al giudizio emesso nel 1996 e affermando che la Serbia-Montenegro era vincolata dalla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio e che sulla base dell'articolo IX di questa Convenzione la Corte aveva giurisdizione sul caso.
Questo sembrerebbe un tentativo della Corte di evitare l'esame della questione centrale del caso,vale a dire se o meno la Serbia-Montenegro fosse membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
A differenza di quanto indicato nella risoluzione 777, adottata dalle Nazioni Unite, la Corte considerò la Serbia-Montenegro come il continuatore della Repubblica socialista federale della Yugoslavia (35).
In realtà la Serbia-Montenegro non è automaticamente divenuto continuatore della Repubblica socialista federale della Yugoslavia in quanto è stata avanzata una “esplicita”richiesta di ammissione alle Nazioni Unite.
Tuttavia, tale richiesta è stata ritenuta sufficiente dalla Corte, nel 1996, per considerare Serbia-Montenegro parte della Convenzione sul genocidio. La Corte precisò che anche escludendo la validità della richiesta come notifica di successione,quest'ultima dovesse valere come adesione diretta alla Convenzione.
Nel caso del 1996, l'obiettivo della Corte era soltanto escludere che tale prassi,ed in particolare l'ammissione alle Nazioni Unite nel 2000 costituisca un fatto nuovo ai fini della revisione della sentenza del 1996, nella quale la Corte, adita dalla Bosnia-Erzegovina contro la Repubblica Yugoslavia aveva dichiarato di non aver bisogno di pronunciarsi sulla continuità o meno della Repubblica Yugoslavia con la vecchia Yugoslavia, avendo comunque tale Repubblica proceduto ad una dichiarazione di successione con riguardo alla Convenzione.
La Corte non contesta la partecipazione della Yugoslavia alla Convenzione del Genocidio ma la membership all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Che cosa dire dunque del comportamento della Serbia-Montenegro, di uno Stato che avanza delle richieste nel 1999 e che nel 2002 spiega di avere scoperto a posteriori di non essere membro delle Nazioni Unite, né parte dello Statuto (così come regolato dall'articolo 93 della Carta delle Nazioni Unite), né parte della Convenzione sul genocidio? Dunque, per cercare di spiegare cosa sia successo bisogna fare un passo indietro.
Nel 1999 la Serbia-Montenegro non erano ancora due Stati separati, ma la continuazione della Repubblica socialista federale della Yugoslavia. La procedura d'ammissione alle Nazioni Unite si è conclusa nel 2000 con il riconoscimento della Serbia-Montenegro come nuovo membro dell' Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ma il problema non è incentrato sulla questione se la Serbia-Montenegro fosse membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, bensì una distinzione fra nuovo membro e vecchio membro.
Secondo questa prospettiva, la soluzione è ovviamente positiva, non si è mai messo in dubbio che la Serbia-Montenegro fosse un membro delle Nazioni Unite. Nel periodo successivo al 2000, la competenza della Corte viene fondata sul principio della res iudicata, principio utilizzato precedentemente dalla Corte nel caso del Corfù channel e il caso Fisheries Jurisdiction (36).
La differenza tra questi casi e il caso in questione è che il problema della giurisdizione esaminato nella decisione finale non contraddice quanto sostenuto all'inizio.
Si può dire che qualora la Corte non avesse utilizzato ,come base della sua giurisdizione nel caso di specie, il principio della res iudicata non sarebbe stato possibile porre fine alla controversia.
Sembra scontato anche dire che se non si fosse riconosciuta la membership alle Nazioni Unite della Serbia-Montenegro non ci sarebbe stato il contenzioso. Si può inoltre ritenere che la richiesta di riconoscimento della Serbia alle Nazioni Unite del 2000 possa esser stato un tentativo da parte di questo Stato di evitare una possibile attribuzione di responsabilità dei fatti del 1995.
Ciononostante, occorre rilevare come il ragionamento della Corte per porre fine alla controversia fra Bosnia-Erzegovina e Serbia-Montenegro,sia poco conforme alla sua precedente giurisprudenza in materia di giurisdizione.
1 V. Dichiarazione sui principi del nuovo assetto costituzionale della Bosnia-Erzegovina , citata in Zlatko Dizdarevic, “ Bosnia-Erzegovina 1992-199 Alessandro Marzo Magno, (a cura di ). La guerra dei dieci anni Yugoslavia 1991-2001, Milano, 2005, p. 154 .
2 Le guerre yugoslave sono state una serie di conflitti armati che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla Repubblica Socialista federale di Jugoslavia tra il 1991 e il 1995.
3 Cfr. J. Pirjevec, op. cit., pp. 473-474.
4 Cfr. L. Leone, Srebrenica. I giorni della vergogna , Roma, 2005, p. 44 .
5 C fr. Order for Provisional Measures, par. 52, lett. A (1 e 2) e B, in www.icj-cij.org/docket/files/91/7305.pdf). In dottrina v. G. S. De Weese, “The Failure of the International Court of Justice to effectively Enforce the Genocide Convention”, in Denver Journal of International Law and Policy, 1998, pp. 625-654.
6 C fr. Order for Provisional Measures, par. 61 (1) (2) e (3), reperibile su http://www. icj-cij.org/docket/files/91/7311.pdf .
7 C fr. i parr. 31-34 e par. 45 della sentenza, in http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7349.pdf
8 I.C.J Reports 1996(II) pag. 623.
9 Cfr. par. 33 della sentenza dell'11 luglio 1996 .
10 Cfr . Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium) , Preliminary Objections, Judgment , I.C.J. Reports 2004 , pag 229 par 46.
11 Cfr. Legality of use of force (Serbia and Montenegro v.Belgium),preliminary Objections, Judgement C.I.J.Report 2004, p. 328, par. 129.
12 Ibidem, p. 311, par. 79.
13 Cfr . Case Concerning the application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) pag. 17 par 64.
14 Cfr. Case Concerning the application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro)26 febbraio 2007, pag. 17, par. 64.
15 Ibidem, pag 152 par. 423.
16 Cfr. Case Concerning the application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) 2007, pag. 78, par. 215.
17 Nella risoluzione 777 del 19 settembre 1992 – il Consiglio di Sicurezza non considera Serbia e Montenegro il successore della Repubblica socialista federale di Jugoslavia. ne deriva ceh per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale,la Serbia-Montenegro doveva formalmente presentare richiesta di ammissione all'ONU. Reperibile su www.daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/451/57/IMG/N9245157.pdf
18 Le vicende che hanno riguardato la Repubblica federale socialista di Yugoslavia sono state considerate un ipotesi di smembramento di uno stato che, secondo il diritto internazionale, è caratterizzato dall'estinzione di uno Stato e (in questo caso la Repibblica federale socilista della Yugoslavia) le formazione di più Stati sul suo stesso territorio. Quanto invece sostenuto dalla Serbia-Montenegro ossia la tesi della secessione che si presenta nel caso in cui ci sia il distacco di una parte dal territorio di uno Stato- è stata escluso in quanto non vi è stata continuità né di regime né di costituzione con la vecchia Repubblica. In tal senso si veda CONFORTI B, Diritto Internazionale, Napoli, 2007, pp. 114 a 118.
19 Clausola che prevede l'accesso alla Corte senza la dichiarazione espressa del consenso.
20 Cfr. Separate Opinion Of Judge Tomka pag 1 ,par. 1.
21 Application of the Convention on the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide(Bosnia and Erzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 2007 pag. 33, par. 82.
22 ibidem , paragraph 83, with reference to Legality of Use of Force, I.C.J. Reports 2004 , pag. 311, par. 79.
23 “ the Court therefore considers that proceedings may validly be instituted by a State against a State which is a party to such a special provision in a treaty in force, but is not party to the Statute, and independently of the conditions laid down by the Security Council in its resolution 9 of 1946” I.C.J. Reports 1993 , pag. 14, par. 19.
24 Si veda Dissenting opinion of Vice President Application of Convention of Genocide pag. 6, par. 14.
25 Si veda Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 487.
26 “First, the stability of legal relations requires that litigation come to an according to Article 38 of its Statute, is to “decide”, that is, to bring to an end, “such disputes as are submitted to it”. Secondly, it is in the interest of each party that an issue which has already been adjudicated in favour of that party be not argued again. Case concerning the application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide” Cfr. (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), pag 44, par. 116.
27 “In our opinion, the scope and effect of res iudicata for purposes of jurisdiction ratione personae must be determined by reference to the law of the case itself: in this case, whether the Parties had access to the Court and whether the requirements of the United Nations Charter and the Statute of the Court for a Party to appear before the Court were met”. Cfr. Joint Dissenting Opinion Of Judges Ranjeva, Shi Aand Koroma pag. 3 ,par 6.
28 Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court , 1920-2005 , Vol. 3, p. 1603.
29 I.C.J. Reports 1950, pag. 402.
30 Cfr. Joint dissenting opinion of Judges Ranjeva,Shi and Koroma pag 7 par 19.
31 Frulli M. : “Un passo avanti e due indietro :la Responsabilità individuale e responsabilità statale nella sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Bosnia-Erzegovina c.Serbia”, in diritti Umani e diritto internazionale pag. 588.
32 Secondo l' articolo III: The following acts shall be punishable:A)genocide;B)cospirancy to commit genocide;C)direct and public incitement to commet genocide;D)Attempt to commit genocide;E)Complicity in genocide.
3 3 Case Concerning the application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide(Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) par 425-450 e 471 sub 5 e 6.
34 Maurizio Arcari “L'attribuzione allo Stato di atti di genocidio nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Bosnia-Erzegovina c Serbia”, in Diritti Umani e diritto internazionale, 2007, p. 577.
35 Cfr. Application of the Convention on the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Erzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Provisorial Misures ,Order of 8 April 1993, ICJ Reports 1993.
36 United Kingdom v Iceland (Federal Republic of Germany v Iceland), ICJ Reports, 1974, p. 20 par. 42; pp 203-204, par. 74.
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FONTI
Giurisprudenza Internazionale
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Risoluzione 816 Marzo 1993 Security Council Bosnia and Herzegovina
Risoluzione 819 16 aprile 1993 Security Council Bosnia and Herzegovina
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Risoluzione 836 4 Giugno 1993 Security Council Bosnia and Herzegovina
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www.icj.com Corte internazionale di Giustizia
www.notizie-est.com Notizie est
www.un.org Organizzazione delle Nazioni Unite
www.osservatoriobalcani.org Osservatorio balcani
www.preventgenocide.org Prevenzione del Genocidio