A cura dell'Avv. Daniela Carbone
Con sentenza n. 1 del 8 gennaio 2013, il Tribunale di fermo, sez. Lavoro, Dr G. Erasmo, ha accolto il ricorso di un autotrasportatore su lunga tratta, dipendente di una società di logistica e trasporti, il quale era stato licenziato per giusta causa avendo disatteso le istruzioni del datore di lavoro.
La fattispecie è peculiare poiché la condotta che ha dato luogo all’addebito disciplinare si è verificata nel periodo in cui l’intera nazione è rimasta bloccata per i disagi della neve (febbraio 2012).
Così come ad essere bloccato con il suo mezzo è stato il ricorrente, costretto a fermarsi mentre effettuava il viaggio di ritorno presso la sede della società convenuta.
A causa dei blocchi stradali imposti dal Ministero e dalla Prefettura locale, il dipendente è tornato indietro con il mezzo al magazzino del datore di lavoro da cui era partito (Trani), ritenendo che vista la calamità generale, avrebbe rischiato di rimanere in strada con il camion e senza neppure il riscaldamento in cabina, per coincidenza non funzionante.
Tale decisione, presa dal lavoratore, rispetto a quelli che sarebbero stati gli ordini del datore di lavoro di attendere all’uscita del casello autostradale la riapertura dell’autostrada, nonostante la polizia stradale avesse chiaramente detto che non era possibile prevedere l’evoluzione delle condizioni climatiche e le condizioni delle strade a breve, ha indotto il datore di lavoro a licenziare il dipendente.
La sentenza, che sarà pubblicata e commentata a breve, rende giustizia al lavoratore il quale, nonostante abbia salvato mezzi e merci (e sé stesso), ha dovuto attendere quasi un anno per veder riconosciute le proprie ragioni non tanto sulla base delle risultanze istruttorie, non essendo state ammesse le prove, bensì sulla base delle declaratorie contenute nel CCNL applicato tra le parti, per la sproporzione evidente tra la sanzione disciplinare applicata (licenziamento) e la condotta tenuta dal dipendente, meritevole al più di un sanzione disciplinare comunque conservativa del posto di lavoro.
La condanna del datore di lavoro riguarda la tutela reale così come disciplinata ai sensi del vecchio testo dell’art. 18 st. lav. (legge n. 300/70), essendo stato il ricorso presentato prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero.
Di seguito la sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriello Erasmo, quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 236 RGACC dell’anno 2012
TRA
OMISSIS elettivamente domiciliato in Fermo, via xx Giugno 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Carbone e Leonardo Carbone giusta procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
E
OMISSIS elettivamente domiciliata in Fermo, via S. Alessandro 3, presso lo studio dell’avv. Anna Laura Posa che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento.
CONCLUSIONI: all’udienza di discussione dell’08 gennaio 2013, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2012 e ritualmente notificato OMISSIS ha esposto di essere stato dipendente della convenuta dall’01.10.1997 al 22.02.2012, con la qualifica di operaio con mansioni di autista livello 3/S del CCNL Logistica Spedizioni e Trasporti; di essere stato destinatario di una lettera di contestazione disciplinare, in data 10.02.2012, per l’interruzione di un trasporto in violazione delle direttive impartite e di essere stato successivamente licenziato, con lettera del 17.02.2012; chiedeva, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno assumendo l’illegittimità dell’irrogato licenziamento disciplinare.
Si costituiva la OMISSIS sostenendo la legittimità del licenziamento, per giusta causa o comunque per giustificato motivo soggettivo, in quanto determinato da un grave inadempimento del lavoratore.
Orbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Risulta pacifico che il ricorrente, in data 04.02.2012, dopo aver effettuato un viaggio tra Porto Sant’Elpidio e Trani, si accingeva a tornare indietro alla guida di un mezzo di trasporto merci della società convenuta, quando, a causa dei problemi alla viabilità creati dalle condizioni meteorologiche particolarmente difficoltose per l’abbondante neve caduta nelle ore precedenti, decideva di lasciare il proprio mezzo in sosta per salire su quello di un collega; nel contempo riceveva istruzione, da OMISSISdipendente della OMISSIS preposto alla gestione del personale, di recarsi presso la più vicina area di ristoro in attesa del ripristino, previsto a breve, di accettabili condizioni di percorribilità delle strade; lo OMISSIS, invece, ritornava a Trani, allungando la tratta di circa 500 km “comportando maggiori costi e disagi per la società resistente” (pag. 5 comparsa costituzione e risposta), ritornando solo il giorno successivo, alle ore 04.30 presso la sede di Porto Sant’Elpidio.
Orbene, evidenziava il ricorrente che il CCNL di riferimento, all’art. 32 prevede delle sanzioni conservative per il “lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro; (….) che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza; (…) ometta di fare rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa”.
Il licenziamento viene, infine, previsto per l’assenza ingiustificata per oltre quattro giorni consecutivi e per l’omissione di comunicazioni circa il ritiro della patente di guida e la reiterata omessa comunicazione dell’assenza per malattia, oltre per la manomissione dell’apparecchio di controllo veicolo.
L’asserita insubordinazione , peraltro, si riduce,in base alla descrizione della convenuta, alla sola inosservanza dell’ordine di rientro in serata impartito a tutti i dipendenti e, dal ricorrente, non osservato.
Quest’ultimo, sul punto, ha affermato che, temendo di non poter riprendere il viaggio nella stessa sera e di non poter usufruire del riscaldamento durante la sosta, a motore spento, ha ritenuto di dover mettere in sicurezza il mezzo ritornando nel deposito di Trani.
Nessun pregiudizio patrimoniale, ad eccezione della maggior percorrenza effettuata, è stato lamentato dalla convenuta che ha la disponibilità del mezzo e della merce ivi trasportata sin dalle prime ore del giorno successivo (circostanza incontestata). L’incertezza circa la possibilità di riprendere il viaggio per le migliorate condizioni di percorrenza, annunziata dalle autorità,ma pur sempre dipendente, almeno in parte, dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche, conduce a ritenere che se anche vi è stata violazione delle direttive impartite, la condotta del lavoratore appariva meritevole al più di una sanzione conservativa, in quanto diversamente da quanto argomentato dal OMISSIS non vi è stato totale inadempimento della prestazione, ma solo un ritardo nella stessa.
L’episodio di insubordinazione, poi, in realtà non si è manifestato con atteggiamenti tali da ledere l’immagine del datore di lavoro di fronte agli altri dipendenti, essendo consistito unicamente nella condotta sopra descritta (e cioè nel ricondurre il mezzo a Trani invece di attendere il ripristino delle normali condizioni di percorrenza delle strade).
Pertanto, sia sul piano oggettivo della gravità del fatto, sia su quello soggettivo dell’intenzionalità dei comportamenti, il principio di proporzionalità imponeva eventualmente l’adozione di una sanzione conservativa, ma sicuramente non espulsiva.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l’illegittimità del licenziamento irrogato con la missiva del 17.02.2012 e, visto l’art. 18 L. n. 300/1970(nel testo ratione temporis applicabile), deve essere ordinata la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro con condanna della convenuta al risarcimento dei danni pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, con regolarizzazione contributiva, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come per legge.
Le spese per lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato con missiva del 17.02.2012 e per l’effetto ordina alla OMISSIS la reintegrazione di OMISSIS nel proprio posto d lavoro e condanna la stessa società a risarcire al ricorrente il danno patito per effetto del licenziamento, corrispondendogli un’indennità pari alle retribuzioni perdute – computate in relazione alla retribuzione globale di fatto da ultimo goduta - dal licenziamento all’effettiva reintegra oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo; condanna, altresì, la resistente a versare a favore del ricorrente per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra i contributi previdenziali ed assistenziali; condanna la OMISSIS a rifondere le spese di lite sostenute da OMISSIS e che si liquidano in € 2.300,00 quale compenso professionale, oltre a iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Daniela Carbone e Leonardo Carbone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Fermo, l’08.01.2013, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.