A cura dell'Avv. Daniela Carbone
Con interpello del 5.2.2013 il Ministero del Lavoro ha risposto ad istanza di interpello proposta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento ed il periodo di fruizione indennità di disoccupazione.
Il quesito proposto attiene al diritto o meno, per la lavoratrice madre, in caso di dimissioni rassegnate nei primi tre anni di vita del bambino, di fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, Acquisito il parere della Direzione generale per le Relazioni Industriali e per i Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, il Ministero rileva che, per fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 54, comma 1, del Decreto sopra citato, ai sensi del quale “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum.
Durante il periodo di vigenza dell’indicato divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.
In base alle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) ha diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.
Si sottolinea che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.
E ciò in quanto, la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello proposto, ritiene che l’estensione temporale dell’istituto della convalida delle dimissioni non abbia riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.