STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Ai militari spetta il trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare

trasferimento militare avvicinamento nucleo familiare
di Michela Scafetta

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul lavoro”.

Incipit, quello dell’art. 29, comma 1, degno del coraggio e della rettitudine morale proprio dei padri costituenti.

Infatti la Costituzione riconosce la centralità della famiglia all’interno della società e ne sottolinea il ruolo fondamentale, prevedendo una serie di tutele giuridiche finalizzate alla realizzazione della missione della famiglia.

Purtroppo lo stesso non può dirsi della Pubblica Amministrazione!

Malgrado l’esistenza di una norma ad hoc che espressamente garantisce la tutela della genitorialità e della famiglia, quale è l’art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001, troppo spesso tali esigenze non vengono affatto prese in considerazione da chi si trova a dover esprimere pareri in materia di trasferimenti.

I vari Dipartimenti e Uffici del Personale, infatti, alla richiesta da parte di militari di trasferimento dall’unità di appartenenza a quella localizzata vicino al proprio nucleo familiare, abitualmente optano per il diniego.

Ad accendere un barlume di speranza in questo triste e deludente scenario, è arrivata la sentenza del TAR Torino, che oltre ad annullare il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea, ha anche rimproverato il personale amministrativo interessato.

Il Giudice Amministrativo ha puntato il dito contro la superficialità e la troppa genericità dell’Amministrazione, che non si è nemmeno scomodata ad esaminare il caso specifico, rifilando al militare istante un provvedimento “adottato in assenza della benché minima attività istruttoria”, di conseguenza viziato da “motivazione carente, generica e sostanzialmente pretestuosa”, e ancora precisa che “il difetto di istruttoria e di motivazione sarebbero inoltre aggravati dal fatto che l’Amministrazione non ha neppure ritenuto di acquisire in sede procedimentale le osservazioni del ricorrente”.

Nel corpo della sentenza n. 1744/2015 del Tar Torino si legge chiaramente che: “si tratta di una motivazione priva di ogni riferimento a concreti dati istruttori, tanto che è possibile persino dubitare che un’attività istruttoria sia stata effettivamente svolta. Le stesse deduzioni difensive svolte dall’Amministrazione in giudizio, oltre a costituire un tentativo inammissibile di integrare ex post la motivazione del provvedimento, appaiono anch’esse disancorate da ogni riferimento a concreti dati istruttori, che non solo non sono stati richiamati nella memoria di costituzione, ma neppure sono stati allegati agli atti versati in giudizio dalla difesa erariale”.

Una pronuncia che lascia sperare, che permette di credere ancora nella giustizia.

La conferma del fatto che ci sono ancora luoghi dove far valere i vostri diritti, ma soprattutto quelli dei vostri figli.

avvocato diritto di famiglia roma

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-- Avv. Michela Scafetta (titolare dello studio)

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