Danni subiti da una buca stradale condominiale? Il risarcimento spetta alla ditta appaltatrice
Fioccano le denunce contro i tanti Comuni italiani di cittadini furenti ‘danneggiati’ dalle buche stradali, tra infortuni e veicoli caduti nella trappola delle strade dissestate.
Da oggi però la questione diventa anche condominiale, dopo la sentenza della Cassazione 22851 del 2017.
La pronuncia è scaturita dalla storia di un automobilista, la cui auto aveva dovuto fare i conti con una buca non segnalata su una strada di proprietà condominiale.
Il Giudice di Pace di Trebisacce e il Tribunale di Castrovillari (in primo grado) gli avevano dato ragione, accogliendo la sua domanda di risarcimento danni nei confronti del condominio.
Era stata invece rigettata la domanda di manleva presentata dal condominio contro la società elettrica che aveva eseguito sulla strada incriminata lavori di scavo per allacciamenti ad utenze di energia elettrica, avendo ricevuto l'autorizzazione del condominio dopo essersi assunta l'impegno di evitare pregiudizi a terzi.
Lavori che erano stati commissionati dalla società a una ditta appaltatrice.
Secondo il giudice di secondo grado, il condominio non aveva fornito le prove che la buca presente sulla strada condominiale fosse stata realizzata dopo i lavori di scavo.
Così il condominio aveva impugnato la sentenza d’appello in Cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado aveva violato il giudicato interno, il quale aveva accertato che la buca si era formata per il dilavamento del terriccio di copertura dello scavo eseguito dalla ditta appaltatrice dei lavori commissionati dalla società di energia elettrica.
La Suprema Corte, giudicando il motivo di ricorso fondato, ha evidenziato che il giudice di pace aveva deciso per il rigetto della pretesa esercitata nei confronti della società di energia, poiché la stessa società aveva rivestito la qualità di mera committente.
La domanda doveva essere invece diretta alla ditta appaltatrice che aveva operato in totale autonomia e con mezzi propri.
Del resto non risultava in alcun modo l'ingerenza in quei lavori da parte della società committente.
Il condominio dunque, che con manleva aveva coinvolto la ditta committente, avrebbe dovuto rivolgersi alla ditta appaltatrice; e il Collegio ha giudicato sulla base dell'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa e, nella specie, l'esecuzione dei lavori di scavo da parte della ditta appaltatrice e la modalità del sinistro verificatosi a causa della buca determinata dal cattivo ripristino dello scavo.
Questi fattori integrano accertamenti di fatto, compiuti dal primo giudice, inerenti agli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dal condominio nei confronti della società chiamata in causa, che precludevano al giudice di appello di riesaminare detta questione.
Il ricorso ha trovato accoglimento, con il rinvio della sentenza impugnata al Tribunale in diversa composizione, per riesaminare nel merito i motivi dedotti dal condominio con l'atto di appello, rimanendo assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso sulla mancata valutazione da parte del giudice di appello della “domanda di manleva” proposta dal condominio, in quanto coincidente con il compito riservato al giudice del rinvio, chiamato a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Morale della favola, nella richiesta di risarcimento danni di un automobilista, nei confronti di un condominio proprietario di strada dissestata, il condominio deve state attento a operare una corretta manleva.