Il Decreto Legislativo n. 173/2019 recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, segna un’importante tappa nell’evoluzione delle prerogative difensive riconosciute ai nostri militari.
L'art. 1370 comma 3 bis introdotto dall'art. 1 lett. dd) del D. Lgs. n. 173/2019, riconosce al militare la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia nell’ambito dei procedimenti disciplinari.
Si tratta di una modifica di rilievo se si considera che nella previgente formulazione, il militare poteva avvalersi esclusivamente dell’assistenza di un difensore “scelto fra i militari in servizio”.
Una limitazione importante del diritto di difesa, controbilanciata dalla possibilità per l’accusato di partecipare al procedimento manifestando le proprie osservazioni nonché dalla possibilità di scegliere come proprio difensore un Militare appartenente anche a un Ente o Forza Armata diverso da quello in cui presta servizio.
Accorgimenti quest’ultimi inidonei, tuttavia, a configurare appieno il diritto di difesa, se sol si considera che sia l’interessato che il militare, non sono in possesso di specifiche competenze difensive.
Cauto comunque l’intervento innovativo apportato: il legislatore ha infatti mantenuto la figura del militare difensore al quale l’accusato potrà affiancare un legale professionista liberamente scelto.
Restano inoltre fuori dall’ambito di applicazione della novellata disposizione, i procedimenti disciplinari di corpo.
Seppur tali accorgimenti limitino sensibilmente la portata innovativa della disposizione, è comunque da accogliere con favore la novità in commento, considerando che una valida difesa in ambito disciplinare consentirà il più delle volte di evitare l’instaurarsi di un contenzioso giudiziale.