STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Decreto del Fare, novità per la semplificazione edilizia

A cura dell'Arch. Mauro Galliano

 

Dopo avere ampiamente contrassegnato il dibattito politico, finalmente il decreto del fare, con sostanziali novità in materia di semplificazione edilizia, è stato convertito in legge 9 agosto 2013 n.98.

La novità più rilevante è senza alcun dubbio nel ritorno alla Scia per le demolizioni e ricostruzioni anche con il cambio della sagoma dell’edificio.

Nell’art.30 del Decreto del Fare, Semplificazioni in materia edilizia, sono state inserite le modifiche al Testo Unico in materia di edilizia; dunque gli interventi di demolizione e ricostruzione che determinano il cambiamento della sagoma dell’edificio preesistente (ad esclusione di quelli che hanno come oggetto immobili vincolati in base al codice dei beni culturali) saranno attuabili presentando una semplice Scia (segnalazione certificata d’inizio attività).

In pratica, se si demolisce e ricostruisce un fabbricato anche con sagoma diversa, ma con la stessa volumetria, questo non sarà più considerato un intervento di edilizia pesante e quindi non sarà più necessario richiedere un permesso a costruire.

In questo modo si potranno iniziare i lavori il giorno successivo alla presentazione della segnalazione, a meno che l’immobile oggetto della ristrutturazione non sia situato all’interno dei centri storici, ossia nelle zone omogenee di tipo A.

In questo caso sarà possibile presentare una Scia, ma bisognerà aspettare i canonici 30 giorni per dare inizio ai lavori.

Ai comuni è stata riconosciuta la possibilità, da esercitare entro il 31 dicembre 2013, di selezionare le parti della zona A rispetto alle quali non sarà possibile procedere, con la Scia, per attuare interventi di demolizione e ricostruzione che determinano il cambiamento della sagoma dell’edificio preesistente.

Al tempo stesso è stato fissato che la norma in oggetto non riscontra applicazione per le zone omogenee di tipo A fino al 30 giugno 2014. Salta agli occhi l’evidenza che le modifiche nel dl fare presentano non pochi problemi nell’attuazione delle stesse, a cominciare dalla mancata coincidenza fra il termine entro il quale i comuni possono circoscrivere la sfera di applicazione della norma, e quello fino al quale la disposizione non sarà efficace, sarà alla base delle questioni interpretative e dei contenziosi.

E’ sufficiente pensare alla possibilità nella quale i comuni approveranno la delibera dopo il termine del 31 dicembre. Circostanza nella quale non è certo se la restrizione del campo di applicazione genererà o meno un effetto giuridico.

Il legislatore non ha chiarito la questione e per questo motivo di sicuro dovranno occuparsene i tribunali amministrativi che saranno chiamati a giudicare i contenziosi che di sicuro si apriranno.

Nel Decreto del Fare è anche prevista la possibilità di proroga di due anni, dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori autorizzati con Permessi a Costruire, DIA e SCIA, purchè, al momento della comunicazione dell’interessato, i termini non siano già decorsi e non contrastino con nuovi strumenti urbanistici approvati.

Altre novità riguardano:

- Certificato di Agibilità, per il quale sarà possibile richiederlo anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari, come disposto nella lettera g) del primo comma dell’articolo 30 del Decreto del Fare.

- Abolito il silenzio-assenso per gli immobili sottoposti a vincolo, per cui decorsi i termini necessari per l’adozione del provvedimento finale, l’istanza è intesa respinta. Ciò nonostante il responsabile del procedimento dovrà comunicare al richiedente il diniego dell’atto entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, indicandogli le autorità a cui sarà possibile fare eventuale ricorso.

- Art. 31, Semplificazioni in materia di Durc.

Per le imprese è previsto l’allungamento della durata del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che passa da 90 a 120 giorni, e potrà essere acquisito per via telematica.

Arch. Mauro Galliano

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