Responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità - Quando anche la sentenza di non luogo a procedere adottata dal GUP è equiparabile negli effetti a quella di assoluzione – Esame del Giudicato Penale.
Con questo articolo intendiamo chiarire se sia possibile essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato o di corpo dopo aver ottenuto una sentenza di non luogo a procedere in sede di Giudice dell’Udienza Preliminare.
Come è noto alcuni tipi di sentenze di assoluzione, una volta divenute irrevocabili, precludono alla pubblica amministrazione l’avvio - o la ripresa laddove interrotto - del procedimento disciplinare riguardante i medesimi fatti oggetto del processo penale.
L’art. 653 del codice di procedura penale prevede chiaramente che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso”.
In passato, una interpretazione strettamente letterale, aveva limitato la preclusione dell’azione disciplinare alle sole sentenze adottate dal giudice a seguito del dibattimento, escludendo dal novero quello adottate dal Giudice dell’Indagini Preliminari ai sensi dell’art. 425 c.p.p..
Tuttavia, la modifica introdotta dall'art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97, riguardante l’art. 653 c.p.p., a mezzo della quale è stato soppresso ogni riferimento al fatto che la sentenza debba essere pronunciata a seguito del dibattimento, ha portato la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, a pronunciarsi riconoscendo anche alla sentenza di non luogo al procedere adottata dal Gip al termine delle indagini preliminari gli stessi effetti preclusivi verso l’azione disciplinare avviata per i medesimi fatti accertati in sede penale.
Un riconoscimento esplicito in tal senso è poi avvenuto nei confronti dei magistrati che, al pari del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, sono soggetti, in materia di lavoro, ad un regime di diritto pubblico.
L’art. 23 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, infatti, ha stabilito che il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare (…) previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate.
Ovviamente, per far si che operi la preclusione rispetto all’azione disciplinare deve trattarsi di una sentenza divenuta “irrevocabile", nel senso che devono essere decorsi i termini per poter essere impugnata e soprattutto deve essere una sentenza in cui il giudice si esprime sul fatto oggetto dell’accertamento penale nei termini di “il fatto non sussiste” ovvero “l’imputato non lo ha commesso”; ciò in quanto solo questo tipo di pronunce, presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz’altro la preclusione della valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto.
Del resto, la ricostruzione sopra delineata è coerente con le limitazioni contenute nell’art. 428 c.p.p., che precludono all’imputato destinatario della sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ovvero perché non lo ha commesso la possibilità di opporsi facendo appello, ragion per cui sarebbe incomprensibile che lo stesso, dopo aver affrontato e risolto gli aspetti penali, debba poi soggiacere per i medesimi fatti all’apertura di un procedimento disciplinare.
Alcune pronunce giurisprudenziali, in sede amministrativa e civile, hanno, infatti rilevato che il giudicato penale, anche a seguito di pronuncia ex art. 425 c.p.p. (perché i fatti non sussistono) esplica effetti vincolanti per quanto riguarda l’immutabilità dei fatti nella loro materialità.
Pertanto, si avrebbe violazione dell’art. 653 c.p.p. nel caso in cui il giudice penale abbia accertato che non sussiste e, successivamente, si dovesse procedere per lo stesso fatto (materiale) in sede disciplinare, riconoscendo operante, quindi, il principio secondo cui “Se i fatti oggetto dell'imputazione riprodotta nel provvedimento disciplinare non sussistono o non sono stati commessi dall'imputato gli stessi non possono essere considerati come esistenti o commessi dall'imputato sebbene ad altri fini”.
Per cui ogni qualvolta la pubblica amministrazione sanziona in sede disciplinare gli stessi fatti oggetto del giudizio penale chiusosi con una sentenza di non luogo a procedere con la formula “il fatto non sussiste” o con “il fatto non lo ha commesso”, sostituendosi all’autorità giurisdizionale penale, adotta un provvedimento suscettibile di essere annullato dal giudice amministrativo ovvero dal Tribunale civile.