CONSIGLIO DI STATO- ADUNANZA PLENARIA- SENTENZA 2 APRILE 2020 N.10
L’accesso civico e l’accesso generalizzato rappresentano due istituti fondamentali del dirittoamministrativo, finalizzati all’ attuazione del principio costituzionale della trasparenza dell’azioneamministrativa.
Tuttavia, tali istituti presentano marcate divergenze e si fondano su presupposti differenti.
Nello specifico, l’accesso civico, disciplinato dalla Legge 241/90, può essere concesso solo laddovesi ravvisi un interesse specifico, concreto ed attuale in capo al richiedente.
Tale strumento, infatti, non può essere utilizzato per effettuare un controllo generalizzatosull’attività della P.A.Diversamente, l’accesso generalizzato, regolamentato dal dlgs.33/2013, riguarda la possibilità diaccedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispettoa quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciutaa chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
Ciò posto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato- con la sentenza n.10 del 2 aprile 2020, hastatuito che laddove l’istante non qualifichi espressamente la domanda di accesso, in termini diaccesso documentale o generalizzato, la P.A. ha comunque l’onere di vagliare l’istanza anche aisensi della più ampia disciplina dell’accesso civico generalizzato.
Dall’applicazione concreta della normativa dell’accesso documentale, si è posta anche la questionerelativa alla sua estensione anche al settore degli appalti pubblici.
Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato- con la pronuncia richiamata- ha confermatocome l’accesso civico si applichi anche alla fase esecutiva del contratto pubblico, seppur con i limitidell’art. 53 del dlgs.50 del 2016, laddove si ravvisi un interesse concreto ed attuale dell’istante.
Ebbene, non v’è dubbio che l’operatore economico utilmente collocato in graduatoria presenti uninteresse concreto ed attuale ad avere accesso ai documenti della fase esecutiva della prestazione, invista di un eventuale sollecitazione del potere amministrativo di provocare la risoluzione perinadempimento dell’appaltatore ed il conseguente interpello per il nuovo affidamento del contratto,secondo le regole dello scorrimento della graduatoria.