Con ordinanza n. 8894 del 2020, la terza sezione civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi nuovamente delle clausole claims made dichiarandone la nullità ai sensi dell’art. 1965 c.c. poiché di fatto rendono davvero difficile l’esercizio del diritto facendolo dipendere dalla condotta autonoma e non calcolabile del terzo.
Nel provvedimento indicato la Corte di Cassazione prende in esame un contratto di assicurazione in tema di responsabilità civile stipulato da un ospedale, contenente una clausola in forza della quale il sinistro viene individuato nella richiesta risarcitoria del terzo con la conseguenza che la copertura di cui al contratto di assicurazione si estende ai sinistri denunciati entro dodici mesi dalla cessazione di tutti gli effetti giuridici del contratto di assicurazione.
Nel caso di specie, viene in considerazione un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile con una clausola claims made ed ultrattività pari a didicici mesi rispetto alla durata del contratto.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza indicata la clausola in questione introduce a carico dell’assicurato una decadenza che non dipende, in alcun modo, da una sua condotta, poiché il soggetto assicurato può presentare denuncia di sinistro nei dodici mesi dalla cessazione del suddetto contratto di assicurazione solo nel caso in cui abbia ricevuto, entro quei limiti temporali, richiesta di risarcimento del danno, introducendo una clausola che di fatto prevede una decadenza collegata alla mera richiesta risarcitoria del terzo danneggiato.
La clausola in questione si pone in contratto con alcune disposizioni imperative di legge, quali l’art. 1341 c.c. e l’art. 2965 c.c. Nell’ordinanza n. 8894 del 2020 la suprema Corte di Cassazione conferma quanto già stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22347 del 2018, con la quale viene stabilito con forza che il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. riguarda solo i contratti atipici e non deve essere effettuato in caso di contratto di assicurazione contro la responsabilità civile contenente una clausola claims made che non rende atipico il contratto di assicurazione.
Nella fattispecie la c.d. clausola claims made fa dipendere la prestazione dell’assicurazione non solo dall’evento dedotto in contratto ma altresì da un ulteriore evento incerto: la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, poiché la copertura assicurativa decade se il terzo danneggiato formula la sua richiesta di risarcimento danni oltre il termine di dodici mesi dalla scadenza del contratto.
Detto ciò, la circostanza di prevedere un termine, entro il quale denunciare il sinistro non attribuisce al contratto di assicurazione una caratteristica diversa da quelle che denotano la tipicità del contratto medesimo (alea contrattuale, prestazione subordinata ad evento incerto).
Nel provvedimento in esame la Corte di Cassazione ribadisce la nullità di una clausola claims made, come quella in esame, poiché la medesima introduce una decadenza, la cui operatività è rimessa alla condotta di un terzo, mentre il termine decadenziale di dodici mesi, dalla cessazione degli effetti del contratto si configura come ultrattività della polizza assicurativa, tanto da incidere sulla durata della copertura assicurativa.
Il principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 8894 del 2020 della terza sezione civile della Corte di Cassazione è il seguente: «il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole c.d. on claims made basis(quale deroga convenzionale all’art. 1917, co. 1 c.c., consentita dall’art. 1932 c.c.) è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, co. 2 c.c.,bensì alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 co. 1 c.c. della rispondenza della conformazione del tipooperata attraverso l’adozione delle sopra indicate clausoleai limiti imposti dalla legge».
In conclusione, le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto, (art. 2965 c.c.), sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile.
Nel caso di specie poiché la denuncia di sinistro dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l’assicurato, il medesimo assicurato ha un onere (derivante dalla polizza) cui può adempiere solo se ha ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento, da parte del terzo danneggiato, ossia se ha ricevuto la predetta richiestaentro dodici mesi dalla scadenza del contratto, ma nell’arco temporale dell’anno di sua validità con conseguente violazione di legge della relativa clausola di cui all’art. 1322 c.c.