STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Sentenza 152/2012 - Corte dei conti Abruzzo

A cura dell'Avv. Daniela Carbone

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Il Giudice unico
in L'Aquila ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18532/C del registro di segreteria, proposto da OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Cianci, ex mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Chieti, piazza G.B. Vico, 15;

CONTRO

L'I.N.P.D.A.P., ufficio provinciale di Chieti, ora I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;

PER

la declaratoria d'irripetibilità della somma di € 100.848,19;

uditi, alla pubblica udienza, in daya 21 febbraio 2012, l'avv. Rocco Carabba, delegato dall'avv. Fabiola Cianci, per il ricorrente, ed il dott. Francesco Di Girolamo, delegato dagli avvocati Carmine Barone e Armando Gambino, per l'istituto resistente;

con l'assistenza del segretario;

esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

FATTO

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 28 marzo 2011, il ricorrente invocava la declaratoria di irripetibilità della somma di cui in epigrafe.

In particolare, con provvedimento in data 18 febbraio 2011, l'I.N.P.D.A.P., ufficio provinciale di Chieti, intimava il pagamento di € 100.848,19, importo conseguente all'applicazione della sentenza n. 113 del 2010 della Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, riguardante la riforma della sentenza n. 822 del 2002, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità integrativa speciale in misura intera su entrambe le pensioni in godimento.

Con succesive memorie, depositate in data 12 maggio 2011 e 9 febbraio 2012, l'avv Fabiola Cianci, evidenziando le peculiari condizioni economiche e di salute del proprio assistito e l'irragionevole arco di tempo intercorso tra l'inizio della vicenda e la sua conclusione (quasi dieci anni), insisteva per l'accoglimento della domanda.

Con atti pervenuti in data 18 aprile 2011 e 23 settembre 2011, l'istituto resistente inviava copia del fascicolo pensionistico e propria memoria tendente ad ottenere il rigetto del ricorso.

La res litigiosa, quindi, si radicava presso il giudice in intestazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 200, n. 205.

In occasione della pubblica udienza in data 21 febbraio 2012, le parti concludevano in senso conforme ai rispettivi, precedenti scritti.

considerato in

DIRITTO

in primis e contrariamente a quanto affermato da isolato orientamento, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione Lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividono le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall'art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precednte che espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall'art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).

Il giudice non ignora il severo orientamento di recente giurisprudenza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1471 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 1152 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 41 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 171 del 2011) circa la specifica questio.

In analoghi casi, invero, non si ritiene applocabile il principio di affidamento e di buona fede che, al contrario, comporta nel pensionato la convinzione di percepire emolumenti certi e, quantomeno, in modo del tutto esente da contrasti giurisprudenziali e giudiziari che nella specie erano, invece, presenti e per tale ragione hanno dato luogo all'insorgere del diritto alla restituzione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza citata).

Nella concreta fattispecie, tuttavia, emerge un quid pluris, dirimente e dal quale non si deve prescindere: la situazione economica dell'interessato, rilevabile dalla articolata e documentata memoria defensionale depositata in data 12 maggio 2011, risulta particolarmente modesta.

Difatti, come ben lumeggiato dal difensore, la somma complessiva mensile a disposizione di OMISSIS, detratte le ritenute di € 149,68 (sulla pensione iscrizione n. OMISSIS) e € 204,51 (sul trattamento iscrizione n. OMISSIS), si ridurrebbe a € 200,00 circa o, comunque sia, ad un importo certamente inferiore a quello del trattamento minimo di pensione, fissato, allo stato attuale, ad € 467,42.

Non può negarsi, quindi, che il contestato provvedimento arrechi - notoria non agent probatione - grave, attuale e concreto pregiudizio a quelle esigenze di vita ritenute primarie ed imprescindibili (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 332 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 181 del 1999), essenziali (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 1179 del 1995; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 211 del 1995) correnti ed inarrestabili (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 633 del 1997).

Nel caso di specie, la significativa incidenza del provvedimento di recupero (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 315 del 2003) non assicura al pensionato i mezzi adeguati (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2157 del 2003) alle necessità della vita quotidiana (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 16 del 2012; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1587 del 2003) e lo confina, di fatto, in uno stato di inaccettabile e perenne indigenza, condizione che non può essere avallata da questo giudice.

Il ricorso, di conseguenza, appare fondato e deve essere accolto.

Deve essere dichiarata, pertanto, l'irripetibilità della somma in contestazione e gli importi trattenuti medio tempore da parte resistente devono essere restituiti al ricorrente.

Considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi, sulla base della norma ricavabile dall'art. 92, comma 2, cpc, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

Nec plus ultra.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respintaa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie il ricorso di cui in epigrafe, nel senso specificato in motivazione;

dispone l'invio degli atti alla parte resistente, per l'immediata ed esatta esecuzione;

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Spese interamente compensate.

Così deciso in l'Aquila, in data 21 febbraio 2012.

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