STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Sentenza 1032/2012 - Corte d'Appello di Ancona

A cura dell'Avv. Daniela Carbone

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA



composta dai magistrati:

dr. Stefano Jacovacci - presidente
dr. Eugenio Cetro - consigliere
dr. Pierfilippo Mazzagreco - consigliere

all'udienza dell'11.10.2012, come da dispositivo che segue, ha pronunciato

SENTENZA

in controversia in materia di previdenza, n. 498 del ruolo generale dell'anno 2011, su appello proposto il dì 12.10.2011 dalla parte appellante

(omesso), e per essa il padre (omesso), con l'avv. Leonardo Carbone

contro la parte appellata

INPS, con l'avvocatura dell'istituto,

avverso sentenza n. 125 dell'8.6.2011, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo:

accoglie l'appello e condanna l'INPS a erogare all'appellante l'indennità di frequenza, dalla data della domanda amministrativa alla successiva data dell'inizio della erogazione di indennità di accompagnamento, ed a rimborsarle le spese legali dei due gradi, che liquida in euro 1.300,00 complessivamente per il primo, e 1.800,00 complessivamente per il secondo, con distrazione.

 

Il Presidente - dr. Stefano Jacovacci

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si controverte di indennità mensile di frequenza (art. 1 della legge 289 del 1990, per i minori invalidi, che frequentano istituti scolastici), richiesta da cittadina straniera, non comunitaria, tramite il padre, esercente la potestà sulla figlia minorenne.

La sentenza di primo grado non ha riconosciuto il diritto alla provvidenza, ritenendo insussistente il requisito del soggiorno in Italia.

La minore ha proposto appello; l'INPS resiste.

In esito a consulenza tecnica d'ufficio è provata la sussistenza del requisito medico legale, mentre non è contestato il requisito della frequenza scolastica se non genericamente, e quindi inefficacemente; la resistenza INPS concerne esclusivamente il requisito del soggiorno in Italia.

Ed è infondata.

Infatti la provvidenza è negata per insufficienza temporale del permesso di soggiorno del padre, ai sensi dell'art. 80, comma 19 della legge 388 del 2000, e dell'art. 9, comma l del D Lgs 286 del 1998.

Ma la norma è stata dichiarata, da sentenza 306 del 2008, incostituzionale, per quanto nega la indennità di accompagnamento a soggetti privi dei requisiti reddituali necessari un tempo per la Carta di Soggiorno, e successivamente per il Permesso di Soggiorno.

Ciò alla stregua della considerazione per cui è proprio la insufficienza del reddito che giustifica, ed anzi impone la assistenza a soggetti che, anche per tale insufficienza, sono in difficoltà a provvedere alle loro esigenze vitali.

Né vale obiettare che il principio è stato espresso con riferimento alla indennità di accompagnamento, e non alla indennità di frequenza, poiché l'indennità di frequenza è obiettivamente, e comunque per espressa enunciazione della normativa (intitolata: "modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento"), una specie della indennità di accompagnamento.

E neppure vale l'obiezione che, secondo la Corte Costituzionale, è pur sempre legittima la limitazione, da parte dello Stato, delle provvidenze assistenziali ai soggetti residenti stabilmente nel territorio statale; nondimeno, alla stregua del principio affermato dalla stessa Corte (anche nella sentenza 11 del 2009), la tutela assistenziale, in casi così gravi come quelli che meritano la indennità di accompagnamento, può essere negata solo a soggetti soggiornanti "saltuariamente" e "episodicamente".

E non è questo che si ravvisa nel caso in esame, nel quale, a fronte delle deduzioni specifiche e verosimili dell'appellante, nel senso di un soggiorno stabile e prolungato, per di più documentato, l'INPS non assolve l'onere della specifica contestazione, fondata su quegli accertamenti in fatto ai quali l'ente previdenziale è abilitato, e tenuto, ricorrendo alla stantia pratica curiale della contestazione generica, di per sé equivalente a mancata contestazione, e a maggior ragione inammissibile in controversie in materia assistenziale.

Per i motivi esposti l'appello deve essere accolto, e deve essere ritenuto il diritto al trattamento richiesto, e l'INPS deve essere condannato alla erogazione della provvidenza.
Le spese legali dei due gradi seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc.

Il Presidente estensore - dr. Stefano Jacovacci

seguici su facebook   seguici su google twitter  
Studio Legale Scafetta, v.le dei Primati Sportivi 19 - 00144 Roma, tel. 06 5922359
© 2009 - tutti i diritti riservati