Corte dei Conti Siciliana su recupero somme indebite.
Richiamo alla recente sentenza 2/QM/2012, delle Sezioni Riunite
A cura dell'Avv. Daniela Carbone
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Igina Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA 2708/2012
sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n.58184 del registro di segreteria, depositato in data 3.2.2011,
ad istanza di
v. n., nato OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Vincenza Germano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele Roccella;
nei confronti di
INPS (già INPDAP), rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito;
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 3.10.2012, l’avv. Michele Roccella, su delega dell’avv. Germano, per parte ricorrente; l’avv. Antonino Rizzo, su delega dell’avv. Norrito, per l’Inps.
FATTO
Con l’odierno ricorso, il sig. V. ha impugnato la nota prot.61668/2009 dell’Inpdap, sede provinciale di Catania, con la quale, a seguito dell’applicazione della decreto n.10113/A del 4.11.2009 di liquidazione del trattamento pensionistico definitivo iscrizione n.16185963, è stato disposto il recupero della somma di € 14.980,61, indebitamente erogata del 30.4.1998 al 31.8.2010, tramite trattenute mensili di € 499,35, decorrenti dalla rata di settembre 2010.
Al riguardo, il sig. V., nel contestare la legittimità del ricordato provvedimento,
richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela
dell’affidamento, ha sostenuto l’irripetibilità delle somme da lui percepite
in buona fede, non avendo le competenze necessarie per riconoscere eventuali
errori.
In via cautelare, il ricorrente domandava la sospensione, fino alla decisione
di merito, dell’esecuzione del menzionato provvedimento dell’INPDAP.
Con memoria depositata in data 1.2.2011, si costituiva in giudizio l’INPDAP che chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso; rilevava, inoltre, di essere mero ordinatore secondario della spesa eccependo la mancata citazione in giudizio dell’Aeronautica Militare e chiedendo altresì, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa nei confronti della stessa.
Con ordinanza n. 149/2011 veniva respinta la domanda cautelare.
Il giudizio veniva, quindi, chiamato per la trattazione nel merito, all’udienza del 15.12.2011. In tale sede, con ordinanza a verbale ne veniva dichiarata l’interruzione a seguito della soppressione dell’Inpdap operata dall’art.21 del d.l. n.201/2011.
Conseguentemente, parte ricorrente provvedeva a riassumere il ricorso nei
confronti dell’Inps, succeduto all’Inpdap ai sensi del menzionato provvedimento
normativo. Veniva, pertanto, fissata l’odierna udienza di discussione.
In data 21.9.2012, si costituiva in giudizio l’Inps, con articolata memoria.
L’ente previdenziale domandava il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in caso di accoglimento dello stesso, chiedeva che venisse chiamato in causa il Ministero della difesa, da ritenersi responsabile della lesione lamentata dal ricorrente.
FATTO
1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente contesta il provvedimento con il quale l’Inpdap ha disposto il recupero delle somme erogate in eccedenza sul trattamento provvisorio di pensione rispetto all’importo definitivo della pensione: tali somme sono riferite ad un arco temporale molto ampio (1998 – 2010).
La questione che si pone riguarda, quindi, la ripetibilità o meno delle prestazioni pensionistiche erogate, ove emerga un pagamento indebito a seguito di conguaglio tra trattamento di quiescenza provvisorio e definitivo, o di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione.
L’art. 2033 del codice civile disciplina il pagamento indebito, non supportato da idonea giustificazione causale giuridicamente rilevante, accordando al solvens la ripetizione di quanto pagato, indipendentemente da ogni altra considerazione relativa alla scusabilità dell’errore ed alla buona fede dell’accipiens.
Nell’ambito previdenziale, invece, la giurisprudenza (ex plurimis Corte Conti, Sezioni Riunite, n. 77/C dell’08.02.1989) ha introdotto, progressivamente, il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel privato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato, da valutarsi in concreto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna fattispecie.
In particolare, nella recente sentenza 2/QM/2012, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno evidenziato che «il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria.
Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico».
Nella presente fattispecie, ricorrono le condizioni sopra indicate per considerare legittimo l’affidamento del pensionato:
(i) tra l’adozione del provvedimento provvisorio e l’adozione del provvedimento definitivo sono trascorsi circa undici anni;
(ii) l’errore in cui era incorsa l’amministrazione (relativo alle modalità di calcolo del trattamento) era difficilmente rilevabile, con l’ordinaria diligenza, da parte del pensionato;
(iii) l’amministrazione disponeva, comunque, sin dal 2001, degli elementi necessari per la determinazione del trattamento pensionistico.
Alla luce, pertanto, dei principi affermati dalle Sezioni riunite nella sentenza n.7/QM/2007, come poi precisati dalla sentenza n.2/QM/2012, alle quali per economia espositiva si rinvia, deve ritenersi che nella presente fattispecie « non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione» (Sezioni riunite, 7/QM/2007).
Conseguentemente, deve dichiararsi l’irripetibilità delle somme richieste dall’INPDAP al ricorrente con il provvedimento della sede di Catania n.61668 del 21.9.2010. Ne discende che l’Inps deve provvedere alla restituzione all’interessato degli importi già recuperati.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta del ricorrente relativa agli accessori: poiché l’importo costituisce oggettivamente, anche dal lato del percipiente, un indebito, non può essere riconosciuto alla ricorrente il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali su quanto da restituire (v., in terminis, Sezione I appello, n. 18/2008; 81/2008; 404/2010; Sezione Appello Sicilia n.70/2008; n.252/2010).
2. Infine, va rigettata la richiesta, formulata dall’INPS, in via subordinata, d’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione militare, responsabile del procedimento di determinazione del trattamento di pensione definitiva.
Infatti, l’obbligo di restituzione delle ritenute operate sulla pensione intestata alla parte ricorrente non può che essere accertato nei confronti dell’Istituto che ha disposto le medesime ritenute, poiché competente al pagamento della prestazione pensionistica (nel caso di specie, lo stesso INPDAP, oggi INPS).
In questa sede, peraltro, non assume alcuna rilevanza la questione concernente l’individuazione del soggetto eventualmente responsabile del ritardo nell’adozione del provvedimento di recupero dell’indebito, né quella relativa l’imputazione degli oneri finanziari connessi alle somme risultate irripetibili.
In ogni caso, la richiesta d’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.420, comma 9, c.p.c., non può essere accolta, atteso che, nella presente controversia, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art.102 c.p.c. e, pertanto, l’eventuale chiamata in causa del terzo è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Tale chiamata ritarderebbe certamente la definizione del giudizio, in contrasto con i principi di celerità cui è improntato il processo previdenziale.
3. Stante l’accoglimento parziale del ricorso e l’evoluzione giurisprudenziale in materia di recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente il ricorso:
- dichiara l’irripetibilità delle somme indebitamente erogate al ricorrente di cui al provvedimento INDPAP – sede di Catania n.61668/2009 del 21.9.2010;
- condanna l’INPS alla restituzione somme trattenute dall’Inpdap a seguito
del suddetto provvedimento;
- dispone la compensazione delle spese legali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3.10.2012.
IL GIUDICE
F.to Igina Maio
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 03 ottobre 2012
Pubblicata il 08 ottobre 2012
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora