STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Stalking - vittime di molestie insistenti, sentenza del Giudice del Lavoro di Fermo

di Michela Scafetta

Con la sentenza che si pubblica e si annota, il Tribunale di Fermo, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott. Cozzolino, si è pronunciato in materia di incompatibilità territoriale di un insegnante accusato del delitto di “Stalking”.

Prima di entrare nel merito dell’interessante pronuncia, occorre preliminarmente soffermarsi sulla fattispecie legislativa a tutela degli “atti persecutori”, introdotta con il D.L 23 febbraio 2009 num. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.

Vediamo nello specifico il contenuto della norma:

“L’art. 612 bis c.p, intitolato atti persecutori, prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:

Circostanze aggravanti sono:

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo la procedibilità d'ufficio ove ricorrano le menzionate aggravanti e qualora sia connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Il termine per proporre la querela è di sei mesi”.

Il termine stalking deriva dall’inglese to stalk, letteralmente si traduce “fare la posta”, ossia  perseguitare, porre in essere comportamenti assillanti e aggressivi tali da ingenerare stati di ansia e di paura.

Tutti i comportamenti molesti sopra citati, diventano atti persecutori quando siano consapevoli ed intenzionali e quando siano ripetuti, insistenti e duraturi.

Solitamente infatti si protraggono per settimane, mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte poste in essere dai soggetti più disparati. Per far fronte alla situazione appena descritta, finalmente anche in Italia è stata introdotta una normativa diretta a contrastare questo dilagante fenomeno.

Perché si possa parlare di atto persecutorio, è tuttavia necessario che una determinata condotta sia assolutamente indesiderata al destinatario e che, anzi, susciti in lui un grave senso di paura e di ansia.

Paura e ansia che impediranno alla vittima di stalking lo svolgimento regolare della propria vita che, inevitabilmente, sarà condizionata dalla preoccupazione e dall’angoscia di essere “aggrediti” in qualunque momento della giornata ed in chissà quale modo.

Il persecutore, infatti, può essere un conoscente, un collega, un ex partner ossessionato dall’idea di recuperare vecchi rapporti, un vicino di casa, un ammiratore, un cliente o anche un illustre sconosciuto incontrato per caso. Non è possibile in vero tracciare un identikit preciso dello stalker anche se, attenendoci ai dati di cronaca e di giurisprudenza più numerosi, è possibile senza dubbio individuare quei comportamenti sospetti che possono aiutare a rilevare le caratteristiche di un potenziale stalker.

I suddetti comportamenti consistono in una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo e tali da impedire al destinatario degli stessi un normale svolgimento della vita quotidiana. In particolare, le condotte che possono essere qualificate come molestie assillanti e dunque atti persecutori, possono essere di varia natura e consistere nelle seguenti attività; nel semplice invio di sms, di lettere, di messaggi via e mail, nell’effettuazione di telefonate,  pedinamenti, visite sul luogo di lavoro, appostamenti, minacce di violenza, fino ad arrivare alla violenza fisica, alla violenza sessuale e, in numerosi casi, anche all’omicidio.

Tecnicamente, è prevista la procedibilità d'ufficio anche qualora il delitto sia commesso da soggetto ammonito. Ammonito in quanto la nuova normativa permette alla persona offesa di esporre  i fatti in via preventiva al Questore, il quale, ritenuta l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale; la conseguenza sarà che ove il soggetto ammonito continui a molestare la vittima si potrà procedere d’ufficio e la pena sarà aumentata di un terzo.

Per raccogliere le prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni telefoniche.

Infine, se il reato di cui all'art. 575 c.p. è commesso da soggetto in precedenza responsabile della commissione di atti persecutori ai sensi dell'art. 612 bis c.p. nei confronti della vittima si applicherà la pena dell'ergastolo.

Il nuovo testo costituisce una tappa fondamentale nella lotta contro la violenza perché dilata e anticipa la tutela penale nei confronti delle vittime di violenze. Molto spesso, infatti, la violenza (sulle donne non solo), è anticipata da atti persecutori che fino ad oggi, purtroppo, sono sfuggiti a qualsivoglia sanzione e che invece da ora, potranno essere colpiti dalla nuova normativa volta a bloccare le molestie prima che si trasformino in vera e propria violenza. Infatti, prima dell’introduzione della nuova legge, le vittime di persecuzioni e molestie insistenti, potevano essere tutelate esclusivamente ricorrendo all’ipotesi del reato di molestie, punito tuttavia con una pena lievissima e pertanto inidonea a costituire un vero e proprio deterrente.

Aspetti interessanti per una riflessione sul tema dello stalking vengono alla luce da una decisione del Tribunale di Fermo inerente il trasferimento d’ufficio di un lavoratore per incompatibilità ambientale. Il caso riguarda un insegnante di ruolo presso un istituto tecnico che, a seguito di comportamenti persecutori, nei confronti di un’alunna, delineanti la condotta  di stalking, veniva rinviato a giudizio.  Il professore imputato si era comportato in maniera molesta nei confronti di una sua allieva con atteggiamenti consapevoli, aggressivi ed assillanti tali da ingenerare nella ragazza stati d’ansia e di paura.

Il Giudice del lavoro di Fermo con la sentenza n. 38 del 2009 che  di seguito si pubblica, ha rigettato il ricorso proposto dall’insegnante e lo ha condannato alle spese. In questo provvedimento, il Tribunale ha sottolineato quello che è l’aspetto innovativo della nuova normativa: “nel comportamento del dipendente può essere configurabile al tempo stesso sia un fatto rilevante sotto il profilo disciplinare sia una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che consentono a norma dell’art. 2103 c.c. il trasferimento del dipendente medesimo. L’art. 2103 c.c. però non distingue tra ragioni determinate da situazioni oggettive e ragioni determinate da ragioni soggettive, né tantomeno, impedisce di valutare situazioni soggettive quali elementi che possono configurare obiettive esigenze aziendali  (vedi per tutte Cass. n.10252 del 28/9/1995). Se così è, il disagio della scolaresca dovuto alla condotta del Professore, che assai difficilmente riesce a sottrarsi a ragionevoli motivi di censura, crea quella condizione di incompatibilità ambientale che ha giustificato il trasferimento”.

Il Giudice del lavoro di Fermo è stato anche in linea con quello che l’ordinamento prevede ad ulteriore tutela della persona offesa, cioè una specifica misura cautelare di natura coercitiva da applicare nel corso del processo penale; il giudice, con provvedimento, potrà infatti ordinare all’imputato di  non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

Il legislatore ha voluto anche che, in presenza di ulteriori esigenze di tutela, il giudice possa prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati anche dai prossimi congiunti della persona offesa o dalle persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone.

Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le suddette persone.

La legge appena descritta ha colmato una lacuna dell’ordinamento italiano fino ad oggi intollerabile; lacuna che ha dato voce a tutte quelle vittime di stalking che, fino al 25 febbraio scorso, non hanno potuto ricevere alcuna tutela dallo Stato, nonché ai familiari di tutte quelle persone vittime addirittura e purtroppo di quegli omicidi passionali che molto spesso hanno riempito le pagine della cronaca nazionale .Non bisogna trascurare infatti il drammatico dato ricordatoci dal Ministro della Giustizia Alfano secondo cui “su 300 crimini commessi tra partner o ex partner, l’88% ha come vittime donne e, nel 39% dei casi, si tratta di crimini annunciati poiché si consumano dopo un periodo più o meno lungo di molestie”.Orbene, tutto questo oggi viene finalmente contrastato dalla nuova normativa che, dopo numerosi anni, garantisce tutela effettiva alle persone vittime di molestie insistenti. Ancora, è stato previsto che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevano dalle vittime notizia di reato di atti persecutori, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri di Antiviolenza presenti sul territorio e di provvedere ad accompagnare la vittima presso tali strutture qualora ne facciano espressamente richiesta.

Dunque, con l’approvazione definitiva della nuova disciplina penalistica si spera in interventi che, considerata l’importanza dei beni giuridici coinvolti, garantiscano una protezione sostanziale, effettiva e soprattutto tempestiva delle vittime, fino ad oggi trascurate e lasciate in balia della buona volontà e del coraggio dei singoli.

Proprio per questo è importante ed utile sapere che, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito un numero verde attivo 24 ore su 24 a favore di tutte le vittime di violenze.

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