Con sentenza n. 56/2022 divenuta irrevocabile, un Luogotenente della Marina Militare, ingiustamente accusato dei reati di simulazione di infermità aggravata e continuata e di truffa militare pluriaggravata e continuata, veniva assolto, per carenza di prove, dai Giudici della Prima Sezione del Tribunale Militare di Napoli con la formula “perché il fatto non sussiste”.
In primo grado, i Giudici della Prima Sezione del Tribunale Militare di Napoli accertavano che la tesi accusatoria formulata dalla Procura Militare a carico del militare era completamente infondata.
L’Avv. Michela Scafetta, difensore di fiducia del militare ingiustamente accusato di delitti tanto gravi per i quali è prevista, dal nostro codice penale militare, anche la pena accessoria della rimozione dal grado, forniva ai Giudici della Prima Sezione del Tribunale Militare di Napoli la prova che lo stato di infermità lamentato dal militare non era simulato e che la certificazione medica fornita al Comando non costituiva, in alcun modo, un espediente per sottrarsi al servizio.
Nella sentenza indicata, i Giudici della Prima Sezione del Tribunale Militare di Napoli, condividendo la strategia difensiva attuata dall’Avv. Michela Scafetta a tutela del proprio assistito, giungevano alla conclusione che le assenze dal servizio erano assolutamente legittime e che la patologia indicata nella certificazione medica che il militare aveva fornito al proprio Comando comportava una reale inabilità al servizio.
Nel caso oggetto della sentenza indicata, è stato accertato che l’imputato non si è mai reso penalmente responsabile della simulazione o della manipolazione della sua situazione sanitaria.
I Giudici della Prima Sezione del Tribunale Militare di Napoli hanno, dunque, ritenuto che l’accusa formulata a carico del militare per simulazione di infermità e truffa militare fosse priva di fondamento probatorio e che il militare imputato non fosse meritevole di sanzione penale.