Nuova circolare Difesa transito civili

In data 25.07.2023 la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, all’esito del tavolo tecnico a guida del Segretario Generale della Difesa d’intesa con PERSOCIV, ha pubblicato la nuova circolare M_D A0582CC REG2023 0051229 25-07-2023 che fissa nuove e importanti regole in merito al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa e entrerà in vigore dal 1° settembre 2023, abrogando tutte le precedenti circolari sull’argomento.

In dettaglio, l’istituto del transito è disciplinato dall’art. 930 del C.O.M. “Codice dell’Ordinamento Militare” e dal Decreto interministeriale del 18 aprile 2002 che regola le modalità e le procedure del transito, assegnando alle due Direzioni Generali per il Personale la responsabilità dell’adozione del relativo provvedimento (art. 2, comma 1, Decreto interministeriale del 18 aprile 2002 secondo il quale “il transito è disposto con provvedimento del Direttore generale di PERSOCIV di concerto con il Direttore generale per il Personale Militare – PERSOMIL”).

Il personale appartenente alle Forze Armate e all’Arma dei Carabinieri può transitare a domanda nelle corrispondenti famiglie professionali del personale civile del Ministero della Difesa, utilizzando l’apposita Tabella di Equiparazione (Allegato 1 alla circolare) con indicazione delle relative fasce retributive applicabili, e viene inquadrato in soprannumero, nell’organico della Forza Armata di provenienza, e pertanto in posizione eccedentaria nel complessivo personale civile della Difesa.

Una importante novità riguarda l’obbligo per il militare transitato di permanere presso la sede assegnata per almeno 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e il medesimo non potrà essere destinatario di “comando” in altre amministrazioni. Unica eccezione è riservata al personale proveniente dal Corpo delle Capitanerie di Porto che può essere “comandato” presso gli Enti centrali o periferici del Corpo, in tal modo potendo ricoprire posizioni civili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, il personale transitato solo dopo il superamento del periodo quinquennale di lavoro nella sede di assegnazione potrà prendere parte alle procedure di “mobilità”.

Nella circolare in esame, PERSOCIV ha statuito che la domanda di transito secondo il fac-simile allegato, previo giudizio di permanente inidoneità al S.M.I. emesso dalla competente C.M.O., dovrà essere presentata dal militare entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I., e di contestuale idoneità al transito nei ruoli civili, per il tramite dell’Ente/Comando che ha in forza il richiedente, a:

  • PERSOCIV, 1° Reparto, 1^ Divisione, 1^ Sezione, alla PEC persociv@postacert.difesa.it:
  • PERSOMIL, II Reparto (4^ Divisione per gli ufficiali, 5^ Divisione per i sottufficiali, 6^ Divisione per i graduati e i militari di truppa) e I Reparto – 3^ Divisione (disciplina), alla PEC persomil@postacert.difesa.it

e per conoscenza:

  • agli Enti/Comando gerarchicamente sovraordinati;
  • alla Commissione medico ospedaliera che eseguito la visita collegiale.

La circolare chiarisce, altresì, che l’eventuale documentazione integrativa richiesta a fini istruttori dovrà essere inviata, sempre per il tramite dell’Ente/Comando di appartenenza, a PERSOCIV entro 15 giorni dalla notifica di tale richiesta. L’Amministrazione a sua volta è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di transito entro 150 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il militare che ha presentato la domanda di transito, successivamente proponga ricorso alla Commissione Medica Interforze di II istanza, l’Ente/Comando deve informare immediatamente PERSOCIV, che procederà a chiudere l’iter di transito. Se il militare deciderà di presentare una nuova domanda, questa dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del giudizio emesso dalla Commissione di II istanza.

Ulteriore novità rilevante riguarda i criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato.

Invero, la circolare contiene n. 4 Annessi (numerati da 1 a 4) contenenti i criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione all’atto del transito, unitamente alle possibilità di deroga, specifici per ciascuna delle tre Forze Armate e per l’Arma dei Carabinieri. In dettaglio, l’istanza di deroga ai detti criteri previsti nei citati Annessi, dovrà essere presentata dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di transito e le possibilità di derogare ai detti criteri è consentita solo nell’ambito della casistica contemplata in ciascuno degli Annessi.

La circolare prevede una disciplina differenziata per il personale dell’Arma dei Carabinieri affetto da minorazioni psichiche che nel caso in cui non possa essere impiegato nell’organico dell’Arma, verrà inserito in sovrannumero nel personale civile delle altre Forze Armate, e sarà impiegato in prima assegnazione sulla base dei criteri indicati nell’Annesso 4, tenendo conto delle esigenze della Forza Armata di destinazione. Viceversa, il personale delle tre Forze Armate transitato e assegnato “a compensazione” all’Arma dei Carabinieri, verrà impiegato in prima assegnazione in base ai criteri previsti per la Forza Armata di provenienza, in questo caso tenendo conto delle esigenze dell’Arma.

In aggiunta, la circolare prevede cambiamenti alla disciplina del “nulla osta disciplinare di cui al comma 5 dell’art. 930 del C.O.M., secondo i quali la competenza in questa materia resta sempre a PERSOMIL nel caso di procedimenti penali pendenti a carico del militare in transito dai quali possano derivare:

  • la perdita dello stato di militare (art. 622 C.O.M.);
  • la perdita del grado per rimozione o la cessazione della ferma/rafferma quale sanzione di Stato (ai sensi del combinato di cui agli artt. 865, 1357, 1389 e 1392 del C.O.M.);
  • la perdita del grado quale pena accessoria alla condanna penale passata in giudicato (art. 866 C.O.M.).