INDAGINI INCONSISTENTI: NESSUNA RESPONSABILITA’ PENALE PER IL MILITARE CHE SI ASSENTA PER MALATTIA

 

Nella Sentenza n. 3/2023 del 18 gennaio 2023 il Tribunale Militare di Verona ha stabilito che l’insufficienza delle prove comporta la pronuncia di non luogo a procedere. Nello specifico, un militare della Marina, tra l’8 e il 13 giugno 2021, si assentava dal servizio a causa di una “cervicorachialgia”.

La Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona, decideva di indagare su di lui per i reati di simulazione d’infermità e truffa militare pluriaggravata.

La Procura Militare sosteneva, dunque, che il 2° Capo MM, per giustificare la propria assenza dal reparto, avesse inviato un certificato attestante una patologia inesistente e, comunque, non invalidante, al solo scopo di sottrarsi al servizio militare.

All’udienza preliminare, il GUP disponeva procedersi ad un approfondimento delle indagini preliminari mediante audizione del medico curante che aveva rilasciato al militare imputato il certificato di “cervicorachialgia”.

Il medico confermava che la patologia diagnosticata comportava la necessità di alcuni giorni di riposo e quindi impediva al militare di svolgere il proprio servizio.

All’udienza preliminare fissata dal GUP a seguito della richiesta di approfondimento delle indagini preliminari, l’Avv. Scafetta interveniva in difesa del militare ingiustamente accusato evidenziando la superficialità con la quale erano state svolte le indagini.

Conclusione del giudice: nessun esito penale per il militare. La vicenda non poteva che chiudersi con una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi del nuovo art. 425, co. 3 c.p.p., come introdotto nel nostro codice di rito dalla recente Riforma “Cartabia”.