Con sentenza n. 4672/2023, pubblicata il 09.05.2023, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal nostro cliente avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Oggi siamo qui a raccontare la storia di un militare in servizio nella regione Lombardia, un padre come tanti, separato, che quotidianamente combatte con la sofferenza di non poter essere fisicamente presente nella vita della propria figlia, residente in Sicilia con la madre, con la quale il summenzionato militare aveva intrattenuto una convivenza more uxorio, poi venuta meno.
In particolare, a causa della dolorosa cessazione della convivenza e delle non trascurabili difficoltĂ logistiche determinate dalla distanza, la relazione genitoriale tra il militare e la figlia subiva un notevole deterioramento.
Pertanto, nel tentativo di recuperare il rapporto con la bambina, il padre si vedeva costretto a richiedere un trasferimento presso la regione Sicilia.
Veniva così attivato il procedimento per il reimpiego per situazioni di particolare gravità .
Tuttavia, nonostante il militare avesse reso edotta l’Amministrazione della necessità del trasferimento a fronte di una serie di non trascurabili circostanze di carattere professionale, familiare e personale, l’Amministrazione si determinava sulla «Proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità ” respingendo la stessa.
Pertanto, al solo fine di recuperare il rapporto ampiamente compromesso con la propria figlia, il militare impugnava il provvedimento di diniego, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
In primo grado il TAR adito respingeva il ricorso, ritenendo che la situazione non fosse di tale gravità da giustificare il reimpiego. La difesa del militare proponeva appello avverso tale pronuncia dinnanzi al Consiglio di Stato il quale ha, invece, accolto il ricorso. La forzata lontananza dalla figlia, secondo il Consiglio di Stato, ha esacerbato la situazione, tale da configurare non un ordinario caso di disagio familiare, bensì un’ipotesi di particolare gravità , legittimante il reimpiego ai sensi dell’art. 5.4.4. della Direttiva P-001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito.
Al giovane, sofferto militare, auguriamo che questa importante vittoria giurisdizionale sia l’inizio di un nuovo corso esistenziale, in cui trovi realizzazione il profondo amore genitoriale che ha spinto questo coraggioso militare a lottare per veder riconosciuto il proprio diritto ad essere padre.