Il ricorrente – dopo un’erronea valutazione medica che lo vedeva affetto da una “microcitosi con splenomegalia” più comune quale “anemia mediterranea” – impugnava l’esclusione al TAR competente e veniva riammesso al concorso per l’ammissione di n.1175 Allievi Marescialli al 94° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovraintendenti Della Guardia di Finanza.
Il TAR accoglieva la richiesta della difesa di ravvisare l’opportunità di disporre una verificazione intesa ad accertare la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione Medica.
La ripetizione della visita medica, questa volta, ha visto il giovane ragazzo perfettamente IDONEO.
La difesa ha proceduto con celerità ad impugnare la graduatoria finale con ricorso per motivi aggiunti poiché, è bene ricordare che la mancata impugnazione della graduatoria avrebbe come conseguenza l’inutilità di un eventuale decisione di annullamento dell’esclusione. L’impugnazione del provvedimento lesivo inizialmente proposto, riguardante il giudizio di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione deve successivamente e necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli.
Rilevato che al giovane ragazzo mancava il superamento dell’ultima prova orale per completare l’iter concorsuale, il TAR disponeva l’ammissione con riserva del ricorrente alla frequentazione delle attività previste per il corso.
Con sentenza n.9137/2023 pubblicata in data 31 maggio 2023 il Giudice ha annullato gli atti impugnati e ha accolto il ricorso condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Dopo la vittoria definitiva con sentenza al TAR Lazio e l’annullamento del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici, auguro una brillante e spiccata carriera al giovane ragazzo che ha finalmente coronato il suo sogno di entrare a far parte della Guardia di Finanza!