TAR Puglia: si al trasferimento del militare presso la sede più vicina al luogo di residenza della persona disabile
Il Tribunale Amministrativo di Bari torna ad esprimersi sulla legittima aspettativa dei militari ad essere trasferiti ai sensi della legge 104/92.
Un Carabiniere aveva chiesto di essere trasferito vicino al luogo di residenza dell’anziano padre.
Il Ministero della Difesa aveva opposto diniego per motivi connessi alla presenza di altri familiari in loco che avrebbero potuto prestare l’assistenza necessaria al disabile.
Tale diniego è stato riconosciuto illegittimo non essendo più necessario “il requisito dell’esclusività dell’assistenza, intesa come assenza di ulteriori familiari”.
Inoltre, il Tribunale amministrativo regionale interpellato ha svolto anche un penetrante sindacato sulle esigenze organizzative prospettate dall’Amministrazione in relazione alla carenza organica della sede di appartenenza del militare.
Il Giudice ha ritenuto tali esigenze sussistenti solo in astratto e non nel caso concreto, qualificando come irreparabile il pregiudizio derivante dal diniego opposto dall’Amministrazione, tenuto conto che il Carabiniere in questione, non avendo una specializzazione e non ricoprendo un particolare incarico nella sede di appartenenza, poteva essere facilmente “rimpiazzato”.
Infatti, proprio questa sua condizione di essere facilmente “sostituibile” e “sovrapponibile” con altra risorsa umana rende “inutile” il sacrificio dell’interesse del militare al trasferimento.
Nel bilanciamento tra i diversi interessi oggetto di valutazione quindi è prevalso l’interesse al trasferimento del privato sull’interesse pubblico rappresentato dall’Amministrazione.