Lo Studio Legale Scafetta fornisce assistenza e consulenza legale ad imprese e privati attraverso l'esame della contrattualistica predisposta dagli istituti di credito, per la verifica del puntuale rispetto delle normative in materia di trasparenza bancaria (artt. 115 ss. d. lgs. 385/1993).
Valutiamo la sussistenza di tassi usurari sia nei contratti di conto corrente che di mutuo. In caso positivo forniamo l'assistenza giudiziale per il recupero degli eventuali interessi usurari versati.
Esaminiamo i contratti per dare la corretta interpretazione delle clausole che prevedono e regolano l'anatocismo.
Assistiamo la clientela nella corretta formulazione della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB, per l'ottenimento di tutta la documentazione indispensabile al corretto avvio di eventuali azioni legali.
Lo studio ha vasta esperienza nel settore della consulenza stragiudiziale, finalizzata alla gestione dei crediti problematici e al successivo avvio di trattative per la formulazione di vantaggiosi piani di rientro e proposte transattive, con specifico riferimento ai crediti cartolarizzati.
La nostra attitudine principale è quella di trovare sempre la soluzione migliore per il cliente.
Il ricorso al contenzioso, che nella maggior parte dei casi si rivela uno strumento lungo e dispendioso, viene preso in considerazione solo in casi estremi.
Il profondo mutamento che sta interessando il nostro sistema bancario, ha trasformato gli istituti di credito in entità che operano spesso in grave conflitto con i clienti, siano essi privati o aziende.
Ogni giorno trattiamo questioni bancarie e ci rendiamo conto che la situazione è sempre più preoccupante.
3 maggio 2016
PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO IN TEMA DI INDENNIZZI AI RISPARMIATORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI RISOLUZIONE DI BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO, BANCA DELLE MARCHE, CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA E CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI
Non risulta a tutt’oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016 che ha dettato disposizioni, tra le altre cose, in materia di indennizzi a favore degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015 (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti).
Pertanto si fa riferimento alle notizie apprese dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 aprile 2016 per esprimere un primo commento di grande delusione contro il provvedimento succitato che, in base a criteri illogici e irrazionali, distingue tra chi avrà diritto ad un rimborso automatico (forfettario) e chi no.
Coloro, infatti, che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie), potranno chiedere al Fondo di solidarietà, istituito con legge di stabilità per il 2016, l’indennizzo automatico o accedere alla procedura arbitrale se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;
b) ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.
L’importo dell’indennizzo automatico sarà pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp.
Coloro, invece, che hanno investito in obbligazioni successivamente al 12 giugno 2014 potranno solo accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016.
Lo spartiacque, quindi, nella vastissima platea dei risparmiatori non professionali truffati dalle banche (che hanno fatto acquistare prodotti finanziari non compatibili con il loro profilo di investimento), senza che il sistema di vigilanza abbia fatto alcunché, è affidato alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea della direttiva 2014/59/UE.
Già la scelta della data appare del tutto illogica, tenuto conto che, a livello comunitario, la direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2014. Nel nostro ordinamento, poi, la succitata direttiva è stata recepita con L. 9 luglio 2015 n. 114 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2015, n. 176 ed entrata in vigore il 15 agosto 2015), con D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e con D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 181 (pubblicati nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267 ed entrati in vigore il 16 novembre 2015).
Sembra si possa già anticipare che il provvedimento in questione è stato adottato non per offrire tutela ai risparmiatori truffati, piuttosto per offrire una sorta di condono alle banche e alla mancata vigilanza sulle medesime, motivo per il quale si profilano i presupposti per azioni giudiziali tese al recupero integrale degli importi investiti al di là degli incomprensibili limiti posti dal Governo.
15 marzo 2016
Un nostro cliente ha chiesto un mutuo per l'acquisto di una casa. Come di consueto, la banca ha fornito un preventivo in cui venivano stabilite tutte le condizioni economiche.
Terminata la fase istruttoria, il cliente, il venditore e il notaio si sono recati in banca per formalizzare l'acquisto dell'immobile.
In quel momento la banca, senza nessun preavviso, ha presentato un contratto di erogazione del mutuo con condizioni diverse da quelle pattuite nel preventivo, ovviamente penalizzanti per il cliente.
Il costo della rata mensile superava di oltre 100 Euro il valore stabilito nel preventivo, con un impatto sul rimborso finale di oltre 38.000 Euro.
La banca aveva scelto il momento migliore per presentare le nuove condizioni, in quanto l'acquirente si trovava nell'impossibilità di rifiutare.
In effetti, se il contratto di erogazione del mutuo non fosse stato sottoscritto, l'affare sarebbe saltato con conseguente perdita della caparra.
Inoltre il cliente aveva già venduto la casa in cui abitava e si trovava nella necessità di entrare nel nuovo immobile in tempi brevi.
A questo punto, non avendo scelta, ha firmato il contratto e il giorno stesso ci ha esposto l'accaduto.
Dopo aver esaminato attentamente la situazione, abbiamo avviato due procedure nei confronti della banca: una in sede civile per inadempimento contrattuale e una in sede penale in cui il direttore della banca è imputato per usura, estorsione e truffa.
Nel momento in cui scriviamo questa pagina, i processi sono ancora in corso ma l'istituto di credito ha già manifestato l'intenzione di presentare una buona offerta al nostro cliente per risolvere la questione.
18 febbraio 2016
Come si spiegano gli abusi che le banche commettono ogni giorno? Cerchiamo di capire perchè non ci si può fidare.
Storicamente le banche hanno svolto un'importante funzione sociale di redistribuzione del capitale, attraverso la raccolta del risparmio e l'erogazione del credito.
In seguito alla forte espansione dei mercati finanziari, le banche hanno iniziato a vendere prodotti di investimento per conto terzi, occupando ambiti tipicamente appartenenti alle società di intermediazione mobiliare.
Contemporaneamente hanno iniziato a specure investendo in borsa i capitali detenuti.
Queste nuove attività, che inizialmente rivestivano un aspetto marginale, sono gradualmente diventate preponderanti, snaturando di fatto la funzione originaria delle banche.
Inoltre, le normative anti riciclaggio e anti evasione hanno trasformato le banche in strumenti di indagine e controllo del cittadino, nelle mani di istituzioni sempre più rapaci.
In tale contesto, il diritto bancario si è evoluto attraverso leggi che hanno profondamente squilibrato i rapporti tra banche e consumatori.
2 febbraio 2016
Oggi gli istituti di credito sono entità del tutto nuove, dotate di poteri sempre più forti, che non remunerano il riparmio e che difficilmente concedono credito.
Si occupano prevalentemente di speculazioni e operano in regime di monopolio nei confronti dei cittadini e delle imprese che, per legge, sono costretti ad usufruire dei servizi bancari in maniera sempre più incalzante.
In questa situazione è molto frequente che, per massimizzare il profitto, vengano posti in essere pratiche che travalicano i limiti imposti dalla legge e trasformano il cliente in una vera e propria preda.
Vediamo quali sono gli argomenti connessi con la maggior parte delle vertenze in materia creditizia.
Nelle controversie del diritto bancario, spesso si configura il reato di usura (previsto dall'art. 644 c.p.) secondo il quale l'applicazione di interessi eccessivi su somme di danaro date in prestito è comportamento punito dalla legge.
Il requisito dell'usurarietà è rimesso ad un limite legale oltre al quale gli interessi sono definibili sempre usurari.
Il tasso di interesse è fissato, oltrechè dall'art. 644 c.p., anche dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, il quale affida al Ministero del Tesoro (oggi al MEF) il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
Su tale questione si è sviluppata nel tempo una rilevante e contrastante giurisprudenza, riguardante essenzialmente gli elementi contrattuali da prendere in considerazione per il calcolo del TEG.
La legge prevede che, ai fini del calcolo del tasso di interesse usurario, si deve tener conto, oltrechè del tasso pattuito e di quello applicato, anche delle commissioni, remunerazioni e spese.
L’Anatocismo consiste nella produzione di interessi sugli interessi ed è contemplato dall’art. 1283 c.c. e dall’art. 120 dlgs 385/93.
In sostanza alla loro scadenza periodica (mensile, trimestrale, etc) gli interessi addebitati sun conto corrente o un'apertura di credito vanno a sommarsi con il capitale, per cui alla successiva scadenza gli ulteriori interessi vengono calcolati sull'importo derivante dalla somma del capitale e degli interessi precedentemente maturati.
Tale istituto ha dato luogo a copiosa e contrastante giurisprudenza nel tempo, anche quale conseguenza di interventi del legislatore spesso ambigui e incompleti.
In ogni caso l'esame preliminare della contrattualistica risulta imprescindibile per verificare se, effettivamente, l’istituto di credito abbia dato luogo ad illegittimi addebiti di interessi anatocistici su conto corrente.
La commissione di massimo scoperto è un costo addebitato di sovente dalle banche ai correntisti.
Disciplinata dal legislatore per la prima volta soltanto nel 2009, tale costo ha subìto nel corso degli anni numerose modifiche normative.
Soprattutto con riferimento ai rapporti iniziati prima del 2009, la giurisprudenza di merito ha spesso accertato che le banche hanno proceduto ad applicare tale costo anche quando non era dovuto. In altri casi, anche se previsto, è stato calcolato in maniera errata.
Attraverso un accurato e puntuale esame della contrattualistica firmata dal correntista, è possibile valutare esattamente se, nel corso del rapporto, l’istituto di credito abbia effettuato delle corrette contabilizzazioni per tale causale.
Tra i fondamenti del diritto bancario c'è quello che riconosce al correntista l'ottenimento di tutta la documentazione contrattuale e contabile che lo riguarda.
A volte vengono intraprese azioni legali contro le banche senza avere a disposizione la documentazione completa.
In tali casi è facile trovarsi in situazioni spiacevoli, in quanto sempre più spesso i tribunali condannano per lite temeraria i correntisti che hanno agito con tale leggerezza.
La regola d'oro è sempre la stessa: prima di firmare leggere bene, leggere lentamente, leggere attentamente. La prudenza e la diffidenza a volte consentono di evitare situazioni spacevoli.
Nel caso vi siano dubbi, è utile rivolgersi a consulenti in grado di valutare compiutamente le clausole contrattuali.