STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Il congedo di maternità e paternità dei militari

militari congedo maternità e paternità
DIRITTO MILITARE - Guida ai benefici genitoriali

Congedo di maternità

Al militare in gravidanza è interdetta la prestazione del servizio ed è concessa d'ufficio, dal Comando di appartenenza, la licenza di maternità:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

- qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;

- durante i tre mesi dopo il parto;

- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

In deroga a quanto sopra, il medesimo personale ha facoltà di fruire della licenza di maternità a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro successivi al detto evento, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Al personale collocato in licenza di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

Anticipo del congedo di maternità

L'interdizione dal servizio del personale militare femminile in stato di gravidanza può essere anticipata, rispetto all'inizio del sopraindicato periodo di interdizione ordinaria, per uno o più periodi per i seguenti motivi:

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dello stato di gravidanza;

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

- quando la militare non possa essere adibita ad altre mansioni.

L'interdizione anticipata dal servizio è disposta:

- dalla Direzione Territoriale del Lavoro, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della dorma e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni. In tali casi il provvedimento di interdizione può essere disposto d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza la richiamata Direzione Territoriale riscontri l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'interdizione. I citati provvedimenti della Direzione Territoriale del Lavoro sono definitivi;

- dall' Azienda Sanitaria Locale (con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano), a domanda della militare interessata, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Il Comando di appartenenza della militare, appena venga a conoscenza del verificarsi dell'ipotesi di una gravidanza a rischio della stessa, dovrà accertare che la richiamata istanza di interdizione dal servizio venga prontamente presentata e inoltrata ovvero, in caso di difficoltà da parte dell'interessata, si farà carico di fungere da tramite per la produzione della detta domanda e il sollecito inoltro della stessa all'Azienda Sanitaria Locale.

Al personale collocato in licenza di maternità anticipata è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

Congedo di paternità

Il militare padre naturale, dopo la nascita del figlio, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità di quest'ultima ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio in argomento è ugualmente invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.

Il militare padre che intenda avvalersi di tale diritto è tenuto a presentare al Comando di appartenenza la certificazione relativa alle suddette condizioni ed è collocato dal medesimo in licenza di paternità.

In caso di abbandono della madre, il militare padre è tenuto a renderne dichiarazione al Comando medesimo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Al personale collocato in licenza di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

Casi di adozione

PER LA MADRE

Il congedo di maternità, oltre che alla madre naturale, spetta anche alla militare madre che abbia adottato un minore. Tale congedo ha la durata massima di cinque mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva.

Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione, la madre militare può, altresì, fruire di una licenza straordinaria senza assegni.

In caso di adozione internazionale, il congedo di maternità ha identica durata e modalità di fruizione, ma può essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero previsto per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione.

Nel caso in cui detto congedo non sia utilizzato durante il periodo di permanenza all'estero o lo sia solo in parte, la militare madre può fruire, a copertura del periodo necessario per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la richiamata procedura, di una licenza straordinaria senza assegni.

La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'Ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. In caso di affidamento, la durata massima del congedo di maternità è di tre mesi da fruire entro cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia.

Analogamente alla madre naturale, qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio.

In tal caso, qualora non fruito, potrà chedere la concessione del restante periodo di licenza di maternità spettante, a decorrere dalla data di rientro a casa del figlio.

Tale diritto può essere esercitato solo una volta per bambino.

Le licenze straordinarie senza assegni per l'adozione nazionale e internazionale sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità e sono computate per intero nell'anzianità di servizio.

PER IL PADRE

Il militare padre può fruire del congedo di paternità qualora la madre lavoratrice non si avvalga del congedo di maternità, in caso di morte o grave o infermità della stessa, ovvero di abbandono e affIdamento esclusivo del bambino al padre dopo l'ingresso in famiglia del minore, e può utilizzarlo producendo documentazione probatoria, alle stesse condizioni e per la medesima durata che sarebbero spettate alla madre, ivi compresa, in caso di adozione internazionale, la copertura del periodo di permanenza all'estero previsto per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione.

Per l'adozione internazionale può, in ogni caso, fruire, indipendentemente dai benefici spettanti alla madre, di una licenza straordinaria senza assegni per il periodo di permanenza all'estero soprarichiamato, debitamente certificato dall'Ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

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