STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Congedo parentale dei militari

militari congedo parentale
DIRITTO MILITARE - Guida ai benefici genitoriali

Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi facoltativamente dal servizio o dal lavoro, anche contemporaneamente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore singolarmente a sei mesi durante i primi dodici anni di vita del bambino, tenendo presente che, in caso di fruizione frazionata dell'astensione, tra un periodo e l'altro della stessa, anche intervallati da periodi di licenza concessi ad altro titolo, deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio (anche della durata di un solo giorno).

I periodi di astensione dal servizio o dal lavoro non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Qualora, però, il militare padre si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, il predetto limite di sei mesi è elevato a sette e quello complessivo, di cui sopra, a undici.

Qualora, infine, il militare sia l'unico genitore, la durata del periodo in questione è stabilita in dieci mesi.

Ai fini dell'esercizio del diritto in esame, il militare genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il Comando di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'astensione dal servizio.

La facoltà di assentarsi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto. Ai sensi della normativa vigente le licenze spettanti per la fruizione del congedo parentale sono le seguenti:

- licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita, che copre i periodi di tale beneficio fino a un massimo di quarantacinque giorni nei primi sei anni di vita del figlio. É computata nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento;

- licenza straordinaria per congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino al compimento del dodicesimo anno di vita dei figli naturali. Non è computata nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento.

Per tale licenza è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore, di un massimo di sei mesi complessivi entro il compimento del sesto anno di vita del figlio. Per i periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi complessivi del beneficio e, comunque, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, a entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno.

Si soggiunge che il personale interessato, nei primi tre anni di vita del figlio, ha facoltà di optare per la fruizione della licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita o qualora non abbia esaurito per varie motivazioni la licenza straordinaria fruibile nell'anno ovvero per quella a retribuzione parziale.

Ciò allo scopo di non esaurire la licenza straordinaria di cui può disporre in previsione della fruizione di periodi della stessa ad altro titolo. Pertanto, nelle richieste di concessione di tali licenze, da presentare al Comando di appartenenza, gli interessati dovranno espressamente indicare il regime retributivo da applicare ai detti benefici. Il congedo parentale spetta anche nei casi di adozione (nazionale e internazionale) e di affidamento.

Esso può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso in famiglia di quest'ultimo, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo. In caso di adozione o affidamento, i sei mesi di congedo parentale per i quali è prevista la corresponsione del 30% del trattamento economico fisso e continuativo decorrono dalla data dell'ingresso del minore nella famiglia e il diritto al loro utilizzo può essere esercitato per un periodo di tre anni da tale data.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito dei detti sei mesi come per il congedo parentale fruibile dai genitori naturali, rientrano i 45 giorni retribuiti per intero di licenza straordinaria per congedo parentale. Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

Nel caso di parto plurimo, ogni militare ha diritto a fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli, nei limiti fissati dalle norme di settore. In particolare, per quanto concerne la licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita, spetteranno 90 giorni nel caso di parto gemellare e 135 in quello trigemino; si ribadisce che tale beneficio, fruibile nei primi tre anni di vita del figlio, è concesso fino a un massimo di quarantacinque giorni all'anno, computati nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento.

Il periodo di congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio; la fruizione di tale congedo (a esclusione di quello a retribuzione intera rientrante nel limite massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria) comporta una riduzione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

Quest'ultima disposizione non si applica all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 14, comma 2 del D.P.R 13 giugno 2002, n. 163 (recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale delle Forze Armate), secondo cui tale assenza non riduce il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilità ed è computata per intero nell'anzianità di servizio.

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