Il militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa all'altro genitore lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi:
- per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di età;
- per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno, tra i tre e gli otto anni di età, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Per i detti periodi di astensione dal servizio non è corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per cinque giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio. Durante tale periodo di cinque giorni è corrisposta l'intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Qualora entrambi i genitori siano militari, i suddetti cinque giorni annui retribuiti sono fruibili complessivamente, e alternativamente, da padre e madre.
La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne abbia diritto. Il periodo di astensione in argomento è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.
Questa ultima disposizione non si applica all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 14, conuna 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (recepimento del provvedimento di concertazione riguardante il personale delle Forze Armate), secondo cui tale assenza non riduce il periodo di licenza ordinaria e l'importo della tredicesima mensilità.
Ai fini della fruizione del periodo di astensione dal servizio, il militare genitore è tenuto a presentare una dichiarazione attestante che l'altro genitore, se lavoratore avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per l'analogo motivo.
Il diritto di cui sopra è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. In tali casi il limite di età di cui al precedente punto, primo alinea, è elevato a sei anni mentre la disposizione di cui al secondo alinea si applica fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto medesimo può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.
Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di licenza ordinaria di cui il militare genitore stia eventualmente fruendo.
I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante un'apposita licenza straordinaria, concessa dal Comando di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto.