STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Permesso allattamento militari

militari permesso allattamento
DIRITTO MILITARE - Guida ai benefici genitoriali

I militari genitori hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti a uno se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Mentre il diritto della madre è sempre invocabile dalla stessa, il militare padre può fruire del beneficio in argomento nei seguenti casi:

- qualora il bambino sia affidato al solo padre;

- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;

- qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.);

- in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Si rappresenta che, mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale.

È tuttavia possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).

Si precisa, inoltre, che il richiamato diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa o svolga un'attività non retribuita.

I riposi orari giornalieri in argomento comportano il diritto dei militari genitori ad allontanarsi dalla sede di servizio, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del lavoro e non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità. Spettano anche ai genitori adottivi e affidatari e le relative disposizioni si applicano entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia e non solamente nell'ambito del primo anno di vita di quest'ultimo.

I riposi in argomento sono giustificati mediante la concessione da parte del Comando di appartenenza di permessi orari di durata corrispondente.

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