Aggiornamenti sul ricorso contro l’illegittimo blocco degli stipendi dei militari e dei dipendenti pubblici.
Udienza fissata per il giorno 24/05/2024 alle ore 9.00.
R.G. 15387/2019.
5 novembre 2019
Il Ministero della Difesa in data 24 ottobre 2019 ci ha notificato il proprio diniego alla richiesta di adeguamento degli stipendi e stiamo procedendo all'impugnativa della stessa dinnanzi al tar del lazio.
20 settembre 2019
Al momento il ministero della difesa non ha risposto all'istanza notificata, si cosí perfezionato il silenzio inadempimento dell'amministrazione e si puó proporre il ricorso al tar del Lazio avverso il predetto silenzio.
22 luglio 2019
Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.178 del 2015 con la quale é stato dichiarato illegittimo il congelamento delle retribuzioni, é stata chiesta al ministero della difesa la corresponsione delle somme per gli anni del blocco dal 2011 al 2015.
13 maggio 2019
Per accontentare tutti gli interessati, abbiamo formato un secondo gruppo di ricorrenti. Le adesioni saranno chiuse il 10 luglio 2019.
9 aprile 2019
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e delucidazioni in merito al presente ricorso, cercherò di illustrarne meglio i presupposti e le probabilità di successo.
Come noto, ricorriamo per vedere riconosciuto il diritto di tutti i militari e pubblici dipendenti, a ottenere un giusto ed equo ristoro per l’illegittimo blocco degli stipendi che il Governo ha disposto per il contenimento della spesa pubblica.
Senza ripercorrere nuovamente le ragioni giuridiche alla base di questo ricorso, che qui si ribadiscono e che potete leggere scorrendo fino in fondo la pagina, ci tengo a precisare che sono legittimati ad aderire tutti coloro che risultavano in servizio nella Pubblica amministrazione negli anni a far data dal 2010.
Il ricorso verterà sulla ingiusta cristallizzazione (quindi il blocco) degli stipendi e delle progressioni di carriera non riconosciute, a nulla valendo le corresponsioni “una tantum” che nel corso del tempo il Governo ha elargito al fine di compensare i mancati adeguamenti contrattuali.
L’obiettivo è quello di “recuperare” quello di cui siete stati ingiustamente privati.
A tale scopo, per confermarvi e dimostrarvi la fondatezza dell’atto che stiamo per intentare, vi richiamo una recente Sentenza, la n. 210/2018 con cui la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria ha accolto il ricorso di un ufficiale della Guardia di Finanza avverso il mancato computo ai fini pensionistici degli adeguamenti stipendiali e delle progressioni di carriera che avrebbero dovuto maturare, in assenza del citato blocco, durante tale periodo.
In sostanza, l’Ufficiale in questione lamentava che, proprio a causa del “blocco retributivo” disposto per gli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015, il suo trattamento pensionistico gli fosse stato calcolato sulla scorta delle voci stipendiali percepite al momento del “blocco”, dunque su una base economica nettamente inferiore all’anzianità di servizio ricoperta all’atto del collocamento in congedo.
A parere del ricorrente, pertanto, tale disposizione, ritenuta illegittima, avrebbe potuto inficiare concretamente la misura della sua pensione per tutto il tempo della sua durata, violando così manifestamente il principio della temporaneità posto a base del provvedimento di “blocco”.
I colleghi che hanno tutelato le ragioni dell’Ufficiale hanno posto l’attenzione sulla violazione di quei principi che la Suprema Corte, in più riprese, nello specifico nelle sentenze n. 304/2013, 310/2013 e 154/2014, aveva sottolineato con forza. Ovvero ciò che già in precedenza è stato rimarcato nei nostri approfondimenti sul tema.
La legittimità delle misure disposte risiedeva nel carattere eccezionale e temporalmente limitato che esse rivestivano, al fine, urgente, di contenere e limitare la spesa pubblica ed evitare di depauperare le casse dello Stato.
La Corte dei Conti, condividendo in pieno le tesi sostenute dai legali dell’Ufficiale,ha statuito come l’art. 9, comma 21 del Decreto legge n. 78/2010,convertito nella legge 122/2010, il provvedimento con cui tale blocco è stato introdotto, è chiaro nel limitare temporalmente il blocco degli adeguamenti stipendiali “…con conseguente necessità di interpretarla nella più tenue veste di una sospensione temporanea delle progressioni di carriera, senza effetti economici sul trattamento previdenziale…”.
Decisione peraltro in conformità con quanto già previsto dalla Corte costituzionale che a suo tempo aveva disposto, nella richiamata sentenza n. 310 del 17 dicembre 2013, che interventi di questo genere sono ammissibili nei limiti del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario e temporalmente limitato dei sacrifici imposti al fine di escludere l’irragionevolezza delle misure medesime.
Seguendo la logica, se la Corte dei Conti ha accertato l’irrilevanza ai fini pensionistici delle predette misure, ne consegue come la valenza del medesimo provvedimento perda consistenza nella sua sostanza, essendo stati disattesi palesemente gli scopi della sua emanazione, pertanto deve essere ritenuto illegittimo aprendo così la strada a un risarcimento doveroso.
Sappiamo tutti, infatti, che non è andata come inizialmente il Governo aveva voluto far credere.
Proprio come, purtroppo, ci si attendeva, l’urgenza, l’eccezionalità e la temporaneità della misura sono venute meno e il Governo ha per anni prorogato un “blocco” che non poteva legittimare. Ciò è inaccettabile.
Con grande abnegazione e spirito di servizio, i pubblici dipendenti hanno accettato tale imposizione purchè non si trattasse della solita presa in giro, un provvedimento “mascherato” da atto eccezionale, urgente e salvifico che, però, poi si sarebbe riversato a data da destinarsi,con tutti i suoi effetti pregiudizievoli, sulle spalle degli incolpevoli lavoratori.
I compiti e il ruolo dei militari e forze di polizia, chiamati a svolgere funzioni delicate e spesso difficoltose, in condizioni estreme, stridono ancor più fortemente con una violazione di tale portata, che abbiamo deciso di provare a cancellare ottenendo per tutti un giusto ristoro.
Siamo fiduciosi per un esito positivo, questa ulteriore decisione della Corte dei Conti ci dà ulteriore sostegno.
Nel 2010, con un provvedimento ad hoc dell’allora Governo, complice l’urgenza della crisi economica, fu stabilito il blocco degli adeguamenti stipendiali dei dipendenti della P.A.
Situazione, quest’ultima, che avrebbe dovuto protrarsi per un breve lasso di tempo, il presupposto stesso (l’urgenza) non poteva giustificare un lungo congelamento dei rinnovi contrattuali, peraltro tutelati a livello costituzionale.
Invece non è andata così. Fino al 30 luglio 2015, nel silenzio, si è allungato tale periodo di blocco finchè la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 178/2015 ha dichiarato illegittima tale vera e propria prassi, peraltro dettata inizialmente, come detto, da una legislazione di urgenza non più giustificabile.
Dunque, la Corte ha finalmente posto fine a una situazione davvero pesante per tutti i pubblici dipendenti, sia sotto il profilo economico, ancor più in un periodo di crisi, con una netta riduzione del potere di acquisto del proprio stipendio, sia sotto l’aspetto professionale, mortificato da una inesistente progressione economica.
Tuttavia, la decisione della Corte configurava un’ipotesi di illegittimità costituzionale sopravvenuta, priva dunque di effetti retroattivi, ciò incidendo sulla concreta possibilità di agire per ottenere gli arretrati economici relativi al periodo di blocco “legittimo”, ovvero quello conseguente a una prima decisione della Corte che legittimò il blocco, purchè non si trattasse di una dilazione sine die.
Le cose, come visto, non sono andate così. Solo recentemente, infatti, sono stati aperti i tavoli di concertazione tra le parti contrattuali che hanno poi condotto all’accordo di rinnovo per il triennio 2016-2018, accordo che, peraltro, non ha riconosciuto in alcun modo ai lavoratori una qualsivoglia forma di indennizzo o “una tantum” che potesse in qualche modo compensare il mancato adeguamento.
È bene ricordare, infatti, che l’adeguamento contrattuale è un diritto riconosciuto ai lavoratori pubblici e tutelato a livello costituzionale, sotto forma di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36).
Sulla base di quanto premesso, applicando i principi regolatori della materia relativa al risarcimento del danno, si può pacificamente affermare che:
- in relazione al periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 30 luglio 2015, giorno in cui la Corte si è espressa contro tale normativa, trattandosi comunque di una situazione derivante da un fatto lecito, al singolo lavoratore spetta un equo indennizzo per il danno procurato, anche a titolo di illecito arricchimento sine causa dell’Amministrazione;
- a decorrere, invece, dal 30 luglio 2015, in esito alla predetta sentenza, derivando il danno da un fatto illecito o, comunque, illegittimo, al lavoratore spetterà, sulla base della tutela prevista dalla normativa in materia risarcitoria, un vero e proprio risarcimento del danno.
I costri consulenti del lavoro hanno calcolato in 100 euro al mese per ogni dipendente - per effetto del citato congelamento - la cifra da corrispondere in ordine all’indennizzo e in 200 euro al mese per ogni dipendente che ha subito tale ingiustizia in relazione al vero e proprio risarcimento.
Tale orientamento prevarrà in sede giudiziale su eventuali opinioni discordi che potrete leggere sul web.
Secondo le quali, dalla lettura della Sentenza della Corte in esame, agevolmente si perverrebbe alla conclusione che nessun tipo di indennizzo o risarcimento spetterebbe ai lavoratori, avendo voluto la Corte espressamente escludere di far retroagire l’effetto caducatorio della sentenza fino al momento della entrata in vigore della normativa annullata (il 1° gennaio 2013) restando “…impregiudicati gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata…”.
Tale circostanza non può escludere il diritto al risarcimento che deve essere riconosciuto ai lavoratori, ingiustamente privati del previsto adeguamento stipendiale.
Quanto disposto dalla Corte si riferisce, evidentemente, a un’integrale riconoscimento di quanto spettante sul piano economico, ovvero la restituzione di tutti gli arretrati da calcolarsi in capo a ogni lavoratore, operazione che risulterebbe impossibile sia per il consequenziale depauperamento delle casse pubbliche ma anche perché priverebbe la normativa con cui era stato stabilito il citato “blocco” della sua ratio che ne aveva ispirato la promulgazione.
Ne consegue, al contrario, che in mancanza di una “totale” restituzione di tutto quanto spettante, un indennizzo/risarcimento dovrà sicuramente essere riconosciuto ai lavoratori in quanto previsto in punto di diritto.
L’importo che sarà stabilito e determinato in sede giudiziale, inoltre, costituirà l’unica forma per riparare parzialmente ai danni economici procurati ai ricorrenti.
Alcun credito può attribuirsi, inoltre, a quei filoni dottrinali che, prendendo spunto dall’interpretazione della Sentenza della Corte, negano la possibilità di ricorrere in giudizio in quanto le censure della medesima Corte sono state incentrate non tanto sulla violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, bensì sull’art. 39 della costituzione relativo alla tutela della libertà sindacale.
Ma è la declinazione di tale inviolabile principio a confermare la bontà del ricorso contro il blocco degli stipendi dei militari.
La libertà sindacale, difatti, ha il suo necessario completamento nell’autonomia negoziale la quale, attraverso il contratto collettivo, contempera in maniera efficace gli interessi delle parti concorrendo a dare attuazione al richiamato principio della proporzionalità della retribuzione.
Dunque, un blocco stipendiale illegittimo dell’autonomia negoziale precluderebbe ingiustamente l’attuazione dell’altro, pertanto, tutti coloro che sono stati lesi per l’illegittima compromissione della libertà sindacale (che si traduce tra le altre cose nella libertà di negoziare gli aumenti contrattuali) potranno adire le vie legali per il riconoscimento di tale mancato esercizio e ottenere, perciò, la riparazione del pregiudizio subito.
Sulla base di quanto precisato, decaduto il termine previsto, con la consueta professionalità e trasparenza, proporremo ricorso in giudizio per veder tutelata la posizione dei nostri assistiti.
Siamo sempre in prima linea, pronti a tutelare i diritti dei militari a fronte di palesi e macroscopiche violazioni, come quella del blocco stipendiale.
L'azione che stiamo predisponendo per veder riconosciuto il diritto di migliaia di dipendenti pubblici a un giusto risarcimento (o anche di un equo indennizzo per gli anni pregressi) del danno economico creato dal congelamento delle retribuzioni, è un ricorso collettivo all'Autorità Giudiziaria.
È il momento, pertanto, di agire per rimediare all'ennesima condotta illegittima di un Governo.