È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2020, n. 280, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2020, n. 151 che stabilisce le modalità per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata che includono anche i nuovi criteri di calcolo per la determinazione del corrispettivo per la c.d. Affrancazione.
Il decreto era atteso da quasi due anni, cioè dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119 del 2018 convertito con modificazioni in legge n. 136/2018.
Tale D.L. all’art. 25 undecies, ha introdotto nuovi principi di calcolo del corrispettivo da versare ai comuni per la rimozione dei vincoli che dovevano essere definiti e sviluppati con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che finalmente pochi giorni fa ha visto la luce.
Inoltre, lo stesso Decreto ha regolamentato la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni P.E.E.P. (Piani di Edilizia Economica Popolare), per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie.
La rimozione dei suddetti vincoli può avvenire, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile.
L’applicazione del nuovo decreto, adottato con un ritardo di quasi due anni rispetto all’entrata in vigore della legge che lo aveva previsto, importa, tra l’altro, una notevole riduzione del corrispettivo precedentemente previsto stabilito per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione che, nelle more dell’adozione del decreto, i Comuni hanno continuato a definire in base ai vecchi parametri.
Per esempio, dopo l’entrata in vigore della legge 136/2018, il Comune di Roma, in attesa dell’emanazione del decreto del MEF, ha continuato a definire il corrispettivo delle affrancazioni sulla base dei criteri di calcolo contenuti nella delibera dell’Assemblea capitolina n. 116/2018 incassando somme di molto superiori a quelle dovute sulla base del recente decreto.
Per cui dal 25 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto del MEF, chi ha già sottoscritto con il comune la convenzione per l’affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione del diritto di superficie può legittimamente chiedere ai Comuni un ricalcolo alla luce dei nuovi criteri e chiedere un rimborso che si aggira per il Comune di Roma, a seconda dei Piani di zona, anche sino a 35.000 euro.
Lo Studio Legale Scafetta offre assistenza legale a tutti coloro che sono interessati a chiedere il rimborso delle somme eccedenti previste da convenzioni sottoscritte successivamente all’entrata in vigore della Legge 136 del 2018.
Si tratta di azioni esclusivamente individuali volte alla richiesta di ricalcolo del canone di affrancazione e restituzione delle somme indebitamente pagate, in quanto gli interessi tutelati non possono essere, a parere dei nostri avvocati, oggetto di un ricorso collettivo.