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Ricorso medici specialisti

Convenzione per il ricorso degli ex specializzandi in base alla recente sentenza della Cassazione.
Possono aderire i medici di tutta Italia contattando le nostre sedi di Roma, Napoli, Vasto, Ascoli Piceno.

Lo Studio Legale Scafetta ha attivato una convenzione dedicata ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nei periodi 1982 - 1991 e 1993 - 2007, non percependo, pur avendone diritto, i dovuti corrispettivi.

Agendo in via giudiziale è possibile ottenere il rimborso degli emolumenti non percepiti e dei relativi interessi legali, oltre all'adeguamento della posizione contributiva utile ai fini pensionistici. I risarcimenti ammontano a circa 20.000 Euro per ogni anno di specializzazione.

Condizioni economiche
La convenzione attualmente in vigore prevede un anticipo di 600 Euro(*) a copertura delle spese vive e la corresponsione a titolo di diritti e onorari del 5% delle somme liquidate in sentenza, oltre oneri fiscali.

Giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha finalmente emanato la sentenza che determina la fondatezza del ricorso per il riconoscimento del diritto dei medici specialisti di ottenere il rimborso delle somme non percepite e dei relativi interessi legali.

La sentenza dirime anche tutti i dubbi relativi alla prescrizione del diritto, infatti la Terza sezione civile, (S.n.17350/11) stabilisce che "il decorso del termine prescrizionale scatta solo dopo l'entrata in vigore di una legge riparatoria ed erga omnes".

In particolare la Corte di Cassazione afferma che in caso di una direttiva comunitaria che necessita di una legge di recepimento, l' inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, diritto che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata una legge riparatoria completa ed erga omnes.

Pertanto, ai sensi della suddetta sentenza, il diritto degli ex specializzandi si prescrive nel termine di 10 anni decorrente dal 27 ottobre 1999.

I medici specialisti hanno dunque la possibilità di esperire azione legale per ottenere il giusto risarcimento.

(*) = l'anticipo è determinato prevalentemente dal costo del contributo unificato dovuto per legge, pertanto può variare in caso di aumento di quest'ultimo.

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