Gentili ricorrenti, con la presente comunichiamo che ad oggi l'87% dei partecipanti al ricorso avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione nei confronti della diffida stragiudiziale del 31.08.2021 ha attualmente rinunciato all'azione.
Vi ringraziamo quindi per aver condiviso il nostro punto di vista e invito chi ancora non avesse espresso le proprie intenzioni a farlo nel minor tempo possibile.
Cogliamo l'occasione per ribadire che la decisione di rinunciare all'azione dinanzi al TAR è stata molto sofferta, ma necessaria ad evitare rilevanti conseguenze nei vostri confronti stante l'orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo che si va consolidando.
Ci teniamo altresì a informarvi che la nostra battaglia non è conclusa poiché il D.L. 172/2021 appena entrato in vigore ci offre l'opportunità di far valere tutte le ragioni espresse nei nostri precedenti scritti difensivi dinanzi un'autorità giudiziaria competente a conoscere la questione.
Come già spiegato agiremo nel seguente modo: il personale scolastico che ha scelto liberamente di non vaccinarsi riceverà un provvedimento di sospensione.
Contro questo provvedimento agiremo individualmente avanzando domanda cautelare di disapplicazione della norma che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la categoria, inducendo al contempo il Giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
A questo punto la Corte Costituzionale potrà finalmente pronunciarsi circa il rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria da parte del D.L. summenzionato.
Di seguito la comunicazione ai ricorrenti da parte degli avvocati Scafetta e Fettolini
Oggetto: determinazioni da assumersi in merito al Ricorso collettivo avverso il silenzio assenso della P.A. instaurato presso il TAR Lazio notificato ai resistenti e in attesa di deposito a seguito della diffida inviata in data 31.08.2021 e avente ad oggetto il D.L. Nr. 111/2021 del 06 Agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, Nr. 133
Gent.mi Partecipanti/Ricorrenti,
Come Vi è noto, il data 31 Agosto c.a. la scrivente difesa ha diffidato formalmente la P.A., nelle sue varie articolazioni interne, nonché soggetti di diritto comunitario quale il Parlamento Europe/Commissione Giuridica – JURI, all’applicazione delle norme contenute nel D.L. 111/2021 nei confronti del personale scolastico e universitario, per tutta una serie di violazioni al corpus di leggi costituzionali e financo comunitarie.
L’inerzia degli interlocutori istituzionali, nei termini stabiliti dalla Legge, è stata oggetto di impugnazione dinnanzi al TAR LAZIO, ricorso notificato ai diversi destinatari resistenti e in attesa di essere depositato presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria predetta.
Il D.L. 111/2021 è stato, nelle more, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge24 settembre 2021, Nr. 133, e la normativa è stata recentemente oggetto di intervento a seguito del D.L. Decreto-legge 26 novembre 2021, Nr. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 di ieri 26 novembre 2021, introducendo, tra le altre “novità”, l’obbligo vaccinale tout court nei confronti di tutto il personale scolastico, docente e non docente, restando escluso il personale universitario.
Negli ultimi due mesi il giudice amministrativo si è espresso sui ricorsi collettivi (Vedi Consiglio di Stato, ordinanza n. 6098/2021 dell’11.11.2021, su ricorso Anief R.G. 9153/2021 e TAR Lazio, decreto n. 4453/2021 del 24.08.2021 su ricorso R.G. 8390/2021).
L’ordinanza del CdS, in tema di privacy, ha precisato che “la pretesa degli appellanti poggia su premesse indimostrate in fatto”, che tale pretesa “appare sfornita di apprezzabile supporo in diritto”, poiché “trascura di considerare che la necessità di una comparazione e di un bilanciamento tra interessi potenzialmente antagoniti ... fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie convinzioni personali dei singoli si frapporrebbero al suo accoglimento”.
Il decreto del TAR ha rigettato il ricorso avverso il decreto-legge n. 111/2021 perché la natura dell’atto impugnato, parificato alla legge ordinaria, determina l’impossibilità del ricorso, non consentendoo il nostro ordinamento l’impugnazione diretta di dette norme dinanzi l’autorità giudiziaria senza la contestuale contestazione di atti c.d. applicativi (quale può essere la sospensione del rapporto di lavoro) dello stesso decreto.
Tali pronunce hanno dato vita ad una giurisprudenza tutt’altro che promettente per la tutela degli interessi del personale scolastico, e che impone a tutti i Partecipanti/Ricorrenti di questa azione collettiva di decidere, sulla scorta di tali pronunce giurisdizionali, se proseguire, con il rischio di una soccombenza, e dunque di una condanna alle spese legali, oppure di rinunciare all’azione, e optare per azioni individuali, ovvero l’impugnazione dei singoli provvedimenti di sospensione dinnanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.
I difensori ritengono che, considerate le summenzionate pronunce, il rischio di una soccombenza, con ciò che ne potrebbe comportare in punto di condanna alle spese legali (gli ultimi provvedimenti hanno, infatti, visto la condanna alle spese di lite anche particolarmente onerose) sia particolarmente alto, suggerendo di rinunciare all’azione intrapresa, onde evitare sia il rischio di una condanna alle spese di lite, sia di dare luogo a pronunce giurisdizionali facilmente strumentalizzabili.
Siamo, dunque, ad invitarLa ad esprimere la Sua volontà chiedendoLe di riscontrare la presente comunicazione, entro sei giorni dal ricevimento della presente, con una delle due opzioni “Rinuncio” “Non rinuncio”, senz’altro aggiungere all’infuori di ciò.
Trattandosi di Ricorso collettivo, la decisione di proseguire con il giudizio, o meno, sarà determinata dalla volontà della maggior parte dei ricorrenti, precisando che in caso di prosecuzione del giudizio, qualora vi fosse una soccombenza e una condanna alle spese di lite, quest’ultime sarebbero sopportate unicamente dai soggetti “non rinunciatari”.
Al fine di fornire tutte i chiarimenti del caso è stato pianificato un incontro Zoom per il giorno Giovedì 02 Dicembre 2021 presso il gruppo Telegram “INSEGNANTI, GENITORI e STUDENTI PER LA LIBERTA” (incontro che non è possibile registrare), anche al fine di fare il punto della situazione alla luce del nuovo intervento legislativo.
Avv. Michela Scafetta - Avv. Pier Luigi Fettolini
A fronte del silenzio dell’amministrazione a seguito della diffida avente ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti afferenti il green pass scuola, abbiamo notificato il ricorso al TAR.
Il ricorso andrà iscritto a ruolo al TAR Lazio entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Ad oggi siamo in attesa di ricevere le cartoline attestanti l’avvenuta notifica al fine di poter perfezionare l’iscrizione a ruolo.
Abbiamo provveduto ad inoltrare la diffida alle istituzioni nazionali e comunitarie e confidiamo che la nostra voce potrà essere ascoltata e messa alla base del dialogo istituzionale in sede di conversione del D.L. 111/2021
Da domani tale norma produrrà i propri effetti e dovrà essere applicata dai Dirigenti scolastici, o più in generale, dai diversi datori di lavoro.
La nostra linea è quella di evitare la sospensione del rapporto - che scatterà alla quinta assenza per mancata esibizione del Green Pass - quantomeno fino all'eventuale conversione del decreto legge prevista per i primi giorni di ottobre.
A tal fine sarà necessario "assecondare" i precetti ed effettuare regolarmente il tampone ogni 48 ore, o comunque valutare l'opportunità di giustificare l'assenza in modo diverso ricorrendo alle ferie, malattia, 104, congedi vari, evitando per ora il ricorso all'aspettativa non retribuita.
Qualora il Parlamento dovesse convertire il decreto, confermandone il contenuto, sarà necessario rivolgersi al Tribunale competente impugnando i provvedimenti di sospensione dei rapporti che man mano verranno applicati.
Sarà questa le sede delle più incisive contestazioni, che potranno portare il Giudice competente a disapplicare il provvedimento per il caso di specie, inducendolo allo stesso tempo a sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.
Vi invito a continuare a relazionarci circa gli sviluppi della questione, soprattutto con riferimento alle modalità operative che verranno predisposte dagli istituti.
L'indirizzo mail scuolagreenpass@gmail.com resterà attivo e a vostra completa disposizione.
Il Governo ha dato il via libera all'obbligo del green pass per docenti e Ata, a partire da settembre 2021.
Dal testo della bozza che ha iniziato a circolare dal 6 agosto 2021, emerge che dopo cinque giorni di assenza per mancanza del certificato verde il lavoratore sarà sospeso e non riceverà stipendio, né altro emolumento, comunque denominato.
Ciò posto, è necessario interrogarsi sulla legittimità di tale forte limitazione alla libertà personale di autodeterminazione, anche in considerazione del fatto per cui oltre l'86% del personale scolastico sarebbe già vaccinato.
Forse, i numeri dei vaccinati potrebbero essere anche maggiori, se tiene conto delle vaccinazioni non registrate.
Inoltre, è necessario considerare che l'obbligo vaccinale non contempla, al momento, la platea studentesca.
Quest'ultima, invero, costituisce un veicolo potenziale di contagio maggiore di quello del personale scolastico.
Infatti, l'obbligo del green pass dei docenti, così come articolato, incide fortemente sui principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui quelli di matrice costituzionale e quello comunitario di precauzione.
Invero, risulta evidente come tale misura pregiudichi gravemente i diritti inviolabili di libertà, garantiti dalla Carta Costituzionale, quali ad esempio il diritto alla libertà di circolazione, alla libertà di autodeterminazione in ambito sanitario, alla libertà di iniziativa economica.
In particolare, ci si chiede se tale imposizione vaccinale possa essere giustificata dalla effettiva necessità di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost) e se possa inoltre considerarsi espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
Il ricorso contro il green pass di docenti e personale ATA si fonda su principi costituzionali e criteri logici.
L'art. 32 e l'art. 2 della Costituzione devono essere invocati quale parametro di valutazione della legittimità e della proporzionalità delle misure adottate.
Sul punto, si ritiene che il solo presupposto della sussistenza di un contesto cd. “emergenziale” non possa condurre a comprimere, limitare e derogare il primario diritto all'autodeterminazione sanitaria, quale bene fondamentale dell'individuo.
Inoltre, a differenza di quanto previsto per gli operatori sanitari, non sembra che per gli insegnanti sia stata disposta la possibilità di impiego a diverse mansioni, in assenza di green pass.
In aggiunta, si evidenzia che la pretesa dell'obbligo presume garanzie certe per chi farà il vaccino.
Ebbene, nulla è ancora stato chiarito per chi, avendo situazioni di fragilità e/o patologie pregresse, necessita che un'istituzione certifichi l'assenza di pericolo ad immunizzarsi.
Inoltre, si rileva una evidente mancanza di chiarezza circa i destinatari dell'obbligo (se ricomprende solo il personale di ruolo o anche i precari iscritti nelle graduatorie).
In più, sembra mancare una norma chiara che definisca anche le deroghe per chi potrà non vaccinarsi.
Ebbene, il green pass avrebbe dovuto rappresentare uno strumento di incentivazione, lasciando l'obbligo come ultima istanza, anche alla luce del fatto per cui i diversi contesti territoriali presentano gradi di copertura diversa.
Possono aderire sia i docenti e il personale ATA di ruolo, già sicuri del posto, che i docenti e gli ATA da nominare a tempo determinato tramite GPS, G.I. e Graduatorie ATA, i quali vanterebbero una legittima aspettativa lavorativa alle dipende del MIUR.
Il Ministero ha anticipato i punti salienti del rientro a scuola del personale docente, confermando quanto già paventato da più fonti circa l'obbligo per docenti e Ata di Green Pass per accedere ai locali scolastici ed entrare in contatto con colleghi e studenti.
L'applicazione del provvedimento, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, costringerà chi non vuole vaccinarsi a monitorare costantemente la propria condizione di salute, effettuando un tampone ogni 48, con evidente pregiudizio economico nel corso di un intero anno scolastico.
Lo Studio Legale Scafetta ha intenzione di impugnare il Decreto tempestivamente in modo tale da permettere a tutti i docenti di essere regolarmente in cattedra all'inizio dell'anno scolastico senza rischiare sanzioni disciplinari.