STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Ricorso art. 54 ricalcolo pensioni Militari sistema misto

Ricorso art. 54 ricalcolo pensioni Militari sistema misto

Ricorso per il ricalcolo della pensione in sistema misto in applicazione dell'art.54 DPR n.1092/1973

Abbiamo avviato numerosi ricorsi per i beneficiari di pensione con sistema misto che, alla data del 31.12.1995, avevano svolto un servizio utile non superiore a 18 anni.

Con tali ricorsi si è chiesto il ricalcolo della pensione e il conseguente adeguamento degli emolumenti, oltre alla corresponsione di arretrati, interessi legali e rivalutaizione monetaria a partire dalla data del pensionamento.

Vittoria presso il TAR Friuli Venezia Giulia

La sentenza n. 31/2021 della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, ha riconosciuto il diritto del nostro militare al ricalcolo della pensione con applicazione dell’aliquota annua del 2,44% che viene moltiplicato per il numero di anni di servizio maturati al 31.12.1995. Il giudice pensionistico si è quindi perfettamente attenuto ai principi della Sentenza n. 1/2021.

Nel nostro caso il militare aveva più di 15 anni di servizio ma meno di 18 alla data del 31 dicembre 1995. Per il Giudice pensionistico Friulano il ricalcolo della pensione con applicazione dell’art. 54 nella misura rimodulata/ridotta stabilità dalla Sent. N. 1/2021 (aliquota del 2,44% moltiplicata per gli anni di servizio), spetta a tutti coloro che hanno meno di 18 anni di servizio utile al 31 dicembre del 1995 e quindi anche a chi ne ha meno di 15.

Per quest’ultimi, come anticipato nel precedente articolo, prima di ricorrere è opportuno vedere la convenienza del beneficio perché in alcuni casi l’aumento della pensione potrebbe essere veramente minimo o addirittura quasi inesistente.

Senza considerare che si tratta comunque di un riconoscimento fatto ad opera di alcune Corti dei Conti Territoriali e non di tutte, pertanto è soggetto a tutte le incertezze del caso (es. Corte dei Conti competente per il ricorso che va individuata in base alla residenza del pensionato).

Allo stato dei fatti, appare dunque chiaro che la convenienza maggiore sia per chi possiede un’anzianità contributiva al 31.12.1995 superiore a 15 anni ma inferiore ai 18, che vedranno comunque applicata un’aliquota maggiore rispetto a quella percepita:

Interruzione della prescrizione

Sono pervenute numerose richieste sull’istanza da presentare per interrompere la prescrizione da parte di personale che è ancora in servizio.

Va precisato che i 5 anni si calcolano da quando si va effettivamente in pensione, non prima.

Pertanto il personale prossimo o vicino alla pensione che non ha alcuna necessità di inviare la diffida all’Inps prima dell’effettivo pensionamento.

Spiegazione della norma

ART 54 – L’INTEMPRETAZIONE TEMPERATA DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE SULL’APPLICABILITÀ DELLA NORMA, RICONOSCIUTA ESCLUSIVAMENTE VERSO COLORO CHE AL 31.12.1995 HANNO MATURATO UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA COMPRESA TRA I 15 E 18 ANNI

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ha pubblicato la tanto attesa Sentenza in merito all’applicazione dell’art 54, comma 1 D.P.R. n. 1092 del 1973.

Il 25 novembre scorso si è tenuta l’udienza relativa all’applicabilità dell’aliquota per il calcolo della pensione dei militari, con riferimento agli anni di servizio sino al 31.12.1995.

Di seguito si riportano le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei Conti, destinate a condizionare l’esito dei giudizi in corso ma anche le aspettative pensionistiche dei militari che sono andati in pensione con un sistema di calcolo di tipo misto.

In relazione a costoro, il Collegio pronunciandosi sui criteri applicativi dell’art. 54, primo comma D.P.R. n. 1092/1973 relativamente ai quesiti oggetto di rimessione ha così statuito:

Esclusi dall’applicazione dell’art. 54 sono anche i militari che al 31.12.1995 avevano un’anzianità compresa tra i 18 e i 20.

L’esclusione per quest’ultima categoria deriva dall’essere la stessa assoggettata integralmente al vecchio sistema retributivo, pertanto ad un regime già di per sé favorevole.

Ecco dunque in estrema sintesi i criteri forniti dalla Corte dei Conti in merito all’applicazione dell’art 54.

Un’interpretazione che esclude dal novero dei beneficiari della norma il personale con anzianità contributiva inferiore ai 15 anni ma al contempo non riconosce neppure l’applicazione piena dell’aliquota contemplata dalla norma (44%) verso i soggetti che rientrano nella fascia contributiva dei 15-18 anni di servizio.

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