1° corso di formazione
All'udienza del 16 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Rimaniamo in attesa della sentenza. Appena ci saranno notizie lo comunicheremo su questa pagina.
Finalmente è stata fissata l'udienza per la discussione del merito che si terrà il 16 febbraio 2024. Vi terremo aggiornati.
Il TAR Lazio ha fissato l’udienza per la discussione del nostro ricorso per il giorno 10/11/2023.
La notizia è giunta per via non ufficiale, pertanto provvederemo all’aggiornamento del sito nel momento in cui riceveremo una comunicazione certificata a mezzo pec dal TAR Lazio.
Considerato il periodo di ferie estive, i tempi tecnici potrebbero essere un po' lunghi.
Per avere informazioni in tempo reale è possibile visitare il sito “Giustizia Amministrativa TAR Lazio”, inserendo anno 2019 - nr. Reg. 13372.
Dopo aver presentato l'8.03.2020 una prima istanza di prelievo volta ad ottenere la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il 27.04.2021 abbiamo presentato una seconda istanza di prelievo.
Siamo in attesa della data di fissazione dell'udienza, per qualsiasi informazione il numero di R.G. del ricorso è 13372/2019.
Vi aggiorneremo appena ci saranno notizie.
A seguito della Camera di consiglio del 16.12.2019, il Tar Lazio, con ordinanza N. 08236/2019 del 17.12.2019, ha disposto nei confronti dell'Amministrazione l'acquisizione di "approfonditi e documentati chiarimenti sulla vicenda contenziosa tenendo conto delle censure dedotte dalla parte ricorrente e delle questioni sollevate nonché ogni altro elemento utile ai fini del decidere" da fornire nel termine di trenta giorni ed ha fissato al 3 marzo 2020 per il prosieguo alla Camera di consiglio.
È stata fissata la camera di consiglio per il giorno 16/12/2019, per la trattazione dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso.
È partito il ricorso collettivo riservato ai V.S.T. del 1° corso di formazione, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Le adesioni dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 settembre 2019.
Coloro che vorranno aderire al ricorso dovranno inviare una email all'indirizzo vstcollettivoscafetta@gmail.com contenente i propri dati anagrafici e recapiti.
Nell'oggetto della mail scrivere “adesione ricorso VST”.
In data 29/12/2017 veniva bandito il 1° concorso di formazione tecnico-professionale per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato.
Da premettere che ai vincitori dell’ultima selezione interna per Vice Revisore Tecnico del 22/10/2014 (7° Corso – decorrenza 01/01/2006, vecchia denominazione della qualifica ante riordino ex d.lgs. n. 95/2017 e d.lgs. n. 126/2018), veniva conferita la decorrenza giuridica dal 1° Gennaio 2006, in virtù del fabbisogno nel ruolo al 31/12/2005.
Pertanto era logico attendere che, per le selezioni seguenti, la decorrenza giuridica venisse ancora determinata a partire dal 1° gennaio 2007 e per ogni 1° gennaio a seguire, e non a partire dalle date stabilite dai decreti di nomina emanati.
Invece, l’art. 14 comma 1 lettera n del D.Lgs. 5.10.2018 n. 126, riguardante le disposizioni correttive alla revisione delle Forze di Polizia, ha operato in deroga a quanto sancito dall’art. 20 – quater, comma 7 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337.
Con tale decreto, il Governo ha disposto in un secondo tempo che: “I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale”.
La suddetta disposizione appare arbitraria e comporta una disparità di trattamento rispetto all'analogo ruolo ordinario.
In definitiva, ai V.S.T. del 1° corso di formazione viene ora attribuita un'anzianità diversa, con palese disparità di trattamento e, per il principio della equiordinazione, anche nei confronti dei pari qualifica del ruolo ordinario del 26° Corso per Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, che, in autotutela, hanno visto correggersi la decorrenza un maniera penalizzante.
Si rammenta che, in caso di accoglimento del ricorso, i benefici spetteranno al solo personale ricorrente, non essendo estesi in modo automatico a coloro che invece non avranno agito presso la competente Autorità amministrativa.