Il dipendente pubblico può essere licenziato nei seguenti casi:
L’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2009 (c.d. Riforma Brunetta, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.), prevede che, fermo restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni privatizzato si applica l’art. 2106 cod. civ.
La pubblica amministrazione, nell’esercizio del potere disciplinare, opera dunque alla stregua del datore di lavoro privato. Permane invece la supremazia della pubblica amministrazione in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici che opera in aggiunta a quella disciplinare in esame.
L’art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009, a modifica del precedente testo dell'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sotto la rubrica «Responsabilità, infrazioni, sanzioni, procedure conciliative» prevede che le disposizioni del nuovo art. 55 e di quelli seguenti, fino all'art. 55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c. e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 165/2001, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
La riforma Brunetta ha dunque potenziato il potere disciplinare della pubblica amministrazione sempre nell’ottica di valorizzazione del merito (ex art. 7, l. n. 15/2009), poiché rilevare i demeriti contribuisce a contrastare la scarsa produttività e ad utilizzare le risorse pubbliche in modo corretto.
Nell’ottica di contrastare il fenomeno dell’assenteismo, sono state introdotte norme penali anche per i medici compiacenti nel rilascio di certificazioni mediche (art. 55-quinquies).
Le nuove fattispecie disciplinari e le nuove tipologie sanzionatorie sono applicabili ai fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 (15 novembre 2009).
Il potere disciplinare del datore di lavoro è, dunque, disciplinato anche nel pubblico impiego dall’art. 2106 cod. civ., secondo cui tale potere può essere esercitato dal datore di lavoro ogni qualvolta vi sia da parte del dipendente la violazione degli obblighi di diligenza (ex art. 2104 cod. civ.), obbedienza e fedeltà (ex art. 2105 cod. civ.), tenendo conto della gravità della violazione posta in essere ed in virtù di questo statuisce il principo di proporzionalità tra infrazione del lavoratore e sanzione irrogabile.
Per l’attuazione del potere disciplinare si fa riferimento all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), il quale non abroga l’art. 2106 c.c. bensì ne integra la disciplina, prevedendo una serie di limiti al potere disciplinare del datore di lavoro.
Dell’art. 7, legge n. 300 del 1970, si applicano al pubblico impiego l’obbligo di formazione al codice disciplinare, l’obbligo di previa contestazione degli addebiti ed il divieto di tener conto delle sanzioni trascorsi due anni dalla loro applicazione.
Quindi, nel pubblico impiego l’art 7 st. lav non è integralmente applicabile, dovendo essere integrato con altre fonti normative quali, da ultimo, le modifiche apportate al d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 150 del 2009. Con l’art 55-quater del d.lgs. 165 del 2001, sono state introdotte specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, in aggiunta a quelle ulteriormente previste per giusta causa o giustificato motivo dalla contrattazione collettiva, ipotesi che sono state dichiarate espressamente inderogabili dalla contrattazione collettiva.
Tra le misure estintive del rapporto di lavoro situate a presidiare l'ottemperanza degli obiettivi di performance assegnati al dipendente pubblico, sia a livello individuale che a livello collettivo, va menzionata la specifica e nuova tipologia del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, in casi di inefficienza o scarso rendimento in un arco temporale non inferiore a due anni, per reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione, quali, ad esempio, il reiterato assenteismo del dipendente pubblico dal lavoro, anche per il tramite di falsificazioni di attestazioni di presenza o di presentazioni di certificati medici falsi, quali fattispecie concernenti la responsabilità del pubblico dipendente previste dall'art. 55 quater, lett. a), comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001(1).
Il licenziamento disciplinare appare, dunque, in linea con la ratio della riforma di inasprimento del trattamento sanzionatorio degli assenteisti dal lavoro, poiché rigorosamente tende a monitorare il controllo del fenomeno dell'assenteismo sia nell'ambito lavorativo che nelle visite fiscali.
L'art. 55-sexies, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, prevede il collocamento in disponibilità nel caso in cui il lavoratore cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio per insufficienza o incompetenza professionale, accertate dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto del contraddittorio e dei principi per esso previsti.
L’art. 55-quater prevede la massima sanzione del licenziamento disciplinare in presenza di condotte quali:
“a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.”
Tutte le sanzioni, per essere irrogate, devono essere precedute dal procedimento disciplinare.
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(1) Si segnala la circolare n.5/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici.