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SCAFETTA

Missioni ONU. Il ricorso per ottenere i benefici combattentistici, secondo il Consiglio di Stato e la legge 1746/62, non è sempre ammissibile.

benefici combattentistici missioni onu

di Michela Scafetta

Ai militari che hanno partecipato alle missioni ONU spettano i benefici combattentistici? Il Consiglio di Stato con sentenza nr. 7207 del 2014 afferma quanto segue.

I benefici economici in questione potevano trovare applicazione solo in presenza di un sistema di progressione economica per classi e scatti, rientrando tra gli incrementi stipendiali previsti dal R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427, artt. 7 e 9.

Dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione anche al personale militare non dirigenziale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), il R.D. 1427 del 1922 non trova più applicazione per coloro che non hanno lo stipendio per classi e scatti.

Di conseguenza anche l'articolo 1746 del 1962 (benefici combattentistici ONU) diventa inapplicabile, facendo riferimento al regio decreto sopra menzionato.

In sintesi i benefici combattentistici spetterebbero a:

- personale in servizio: dal grado di Colonnello in su e Ufficiali omogeneizzati;

- personale in quiescenza: tutti (in aggiunta a quelli di cui sopra, anche Sottufficiali, Volontari e Truppa).

Pertanto i benefici identificati dal R.D. 27 ottobre 1922 spetterebbero, per il personale in servizio, sia al personale dirigenziale che al personale ad esso economicamente equiparato (i cosiddetti ufficiali omogeneizzati), i quali mantengono ancora oggi un sistema stipendiale basato su classi e scatti.

Gli scatti stipendiali derivanti dai cosiddetti “benefici combattentistici” sono assegnati, sotto forma di beneficio riassorbibile, al solo personale dirigente ed equiparato che abbia svolto servizio in missioni ONU o in teatri operativi ben identificati annualmente dal Ministero della Difesa.

Tutto il personale in quiescenza (dirigenziale e parametrizzato), invece, percepisce la prevista indennità ad integrazione della pensione.

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