Non è ammissibile il ricorso contro un accertamento della Guardia di Finanza, basato sull'incompetenza territoriale del personale che ha effettuato la verifica.
L'8 gennaio 2015 la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 90 ha ribadito, in linea con l'orientamento dominante, che il personale della Guardia di Finanza compentente per una determinata località può svolgere indagini ovunque nel territorio nazionale.
Le ispezioni, gli accessi e le verifiche non sono soggetti ai limiti della competenza territoriale, tenuto riguardo all'interesse primario dell'amministrazione finanziaria dello stato.
Questo principio sottolinea che, a differenza degli uffici tributari locali, la Guardia di Finanza opera sempre come corpo militare nazionale, senza limiti territoriali.
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