STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Risarcimento danno da vaccino contro l'epatite A

danno vaccino epatite A
di Michela Scafetta
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Parliamo della vertenza instaurata da una persona che, dopo essere stata sottoposta alla vaccinazione contro l’epatite A, aveva contratto una patologia invalidante e chiedeva, pertanto, l’indennizzo ai sensi e per gli effetti della legge n. 210/1992.

A seguito di diversi gradi di giudizio nei quali il privato ha visto rigettate le proprie domande, la questione è arrivata al vaglio della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della normativa applicata al caso concreto.

Veniva, infatti, sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 1, I comma della legge n. 210/1992 – indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatore, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati – nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, spetti anche, anche alle condizioni previste, a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico – fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus dell’epatite A.

Con la sentenza n. 118 del 23 giugno 2020 la Corte Costituzionale ha statuito in questi termini: “È incostituzionale l’art. 1, 1° comma, l. 25 febbraio 1992 n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A”.

La novità della pronuncia è rappresentata dalla circostanza che sebbene non si tratti di vaccinazione obbligatoria ma di vaccinazione volontaria – nel caso in esame Epatite A - la stessa non preclude al soggetto che si è sottoposto all’attività vaccinale di ricevere un indennizzo qualora, dalla stessa, abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico – fisica.

Viene argomentato dalla Corte Costituzionale che lo scopo della vaccinazione è quello di garantire e tutelare la salute, anche collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.

In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle Autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione.

In presenza di una campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi un affidamento dei confronti di quanto consigliato dalle Autorità sanitarie.

Pertanto, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 della Cost. è necessaria la traslazione, in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste, eventualmente, conseguano.

La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi sia sottoposto ad un trattamento obbligatorio quanto sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà laddove le conseguenze negative per l’integrità psicofisica derivino da un trattamento sanitario - obbligatorio o raccomandato che sia – effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che di quello individuale.

Per tali ragioni la Corte Costituzionale ritiene che la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolva in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. Sono le esigenze di solidarietà sociale costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subito.

Viene, inoltre, rilevato che la previsione del diritto all’indennizzo, in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o raccomandata, non deriva da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico – scientifica della somministrazione dei vaccini.

Al contrario, la previsione dell’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salutee rende più serio ed affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali.

Inoltre, non possiede alcun rilievo, in vista di una limitazione della platea dei possibili destinatari dell’indennizzo, considerazioni in merito al carattere regionale della campagna vaccinale oppure il suo essere indirizzata nei confronti di una determinata platea di soggetti o ancora il carattere gratuito della somministrazione.

Quel che conta è l’affidamento che il singolo, ripone nella raccomandazione delle Autorità sanitarie.

Per tali ragioni, l’art. 1, I comma della legge n. 210/1992 viene dichiarato dalla Corte con sentenza n. 118/2020, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fisica a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A.

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