Il limite attuale di reddito è € 11.528,41.
Esenzione dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza:
€ 23.056,82
(€ 11.528,41 x 2)
Esenzione dal pagamento del contributo unificato:
€ 34.585,23
(€ 11.528,41 x 3)
Per avere maggiori informazioni sui redditi e le modalità di calcolo potete contattarci ai nostri recapiti.
-- Avv. Michela Scafetta (titolare dello studio)
Il regime delle spese di lite nelle controversie previdenziali ed assistenziali è disciplinato in modo diverso rispetto al rito ordinario poiché, mentre l’art. 91 c.p.c. dispone che la parte soccombente rimborsi le spese di lite alla controparte vittoriosa, nel processo previdenziale si applica la previsione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. il quale, nella sua originaria formulazione, prevedeva l’esonero dalle spese di lite per il lavoratore che avesse intrapreso una causa previdenziale e fosse risultato soccombente nei confronti degli enti previdenziali.
La norma è stata di recente profondamente modificata(1) dall’art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, che dispone, salva la previsione di cui all’art. 96 c.p.c. (responsabilità processuale aggravata per lite temeraria), che la parte soccombente non debba essere condannata alle spese di lite solo ove sia titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, ad un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Il rinvio è alla legge sul gratuito patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi sia civili che penali, che individua lo stato di non abbienza ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio prendendo a riferimento il reddito dell’istante e, se convivente, dell’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
Ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare devono essere computati anche i redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF (quali ad esempio pensioni militari esenti, indennità di accompagnamento, rendita Inail, pensione di guerra, casa di abitazione …) o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Il beneficio dell’esonero delle spese processuali permane, dunque, solo in relazione al reddito del ricorrente e, per usufruirne, la norma prevede che l’interessato che si trovi nelle condizioni specificamente previste (di cui si dirà nel proseguo), formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso giudiziario e si impegni a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell’anno precedente.
L’ultima modifica dell’importo massimo del reddito per usufruire del gratuito patrocinio era avvenuta da parte del Ministero della Giustizia con D.M. 20.01.2009, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2009, il quale aveva fissato il limite annuo in Euro 10.628,16 annui (e, quindi, ai fini della non debenza delle spese di soccombenza nelle cause previdenziali il limite era di Euro 21.256,32).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012 è stato pubblicato il decreto 2 luglio 2012 del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, recante “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, con il quale l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato aggiornato in Euro 10.766,33.
Suddetto aumento ovviamente inciderà sul limite reddituale oltre il quale, in caso di soccombenza nelle cause previdenziali ed assistenziali, dovranno esser pagate le spese di lite della controparte vittoriosa. L’importo massimo da considerare ai fini dell’esenzione, a seguito del citato DM, è aumentato da Euro 21.256,32 ad Euro 21.532,66.
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(1) L’art. 152 disp. att. c.p.c. così recita: “152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali — Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79 e l'art. 88 del citato testo unico di cui al d.p.r. n. 115 del 2002.