STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Tutela del militare in gravidanza

militari tutela gravidanza a rischio
DIRITTO MILITARE - Guida ai benefici genitoriali

Il militare ha l'obbligo di dare notizia al Comando di appartenenza del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, e di produrre la documentazione sanitaria attestante tale condizione, recante l'indicazione della data presunta del parto.

Gravidanza regolare

Al personale militare femminile e maschile si applicano, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione. durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto, il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi o insalubri.

Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate.

Tuttavia, fermo restando che i periodi di congedo di maternità, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, essi sono computabili ai fini della progressione di carriera sempreché abbia avuto luogo l'effettivo compimento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso Enti o Reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

Il personale militare femminile in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di servizio.

Per la fruizione di detti permessi il richiamato personale è tenuto a presentare al Comando di appartenenza apposita istanza e, una volta effettuati i citati controlli sanitari la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario in cui gli stessi hanno avuto luogo.

Gravidanza a rischio

Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti malattie che rischiano di essere aggravate della gravidanza, il militare è dispensato dal servizio per il periodo ritenuto opportuno dal medico specialista.

In tali situazioni si applicano le tutele connesse al congedo anticipato di maternità. Per approfondire l'argomento visita la pagina relativa al congedo di maternità.

Parto prematuro

In caso di parto prematuro alla militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a quello di astensione dopo il parto, anche se la somma di tali periodi supera il limite complessivo di 5 mesi.

Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al medesimo.

In tal caso, qualora non fruito, potrà chedere la concessione del restante periodo di licenza spettante prima e dopo il parto, a decorrere dalla data di rientro a casa del bambino.

Tale diritto può essere esercitato solo una volta per bambino.

Entro trenta giorni dalla nascita del figlio, la militare madre è tenuta a produrre al Comando di appartenenza la certificazione anagrafica o l'autocertificazione attestante tale evento.

Interruzione della gravidanza

L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria è considerata a tutti gli effetti come malattia.

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la militare madre ha facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività di servizio, con un preavviso di dieci giorni al Comando di appartenenza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.

Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, pertanto, i Comandi, una volta ricevuta l'istanza di rientro in servizio della militare interessata, corredata della relativa dichiarazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante che tale evento non può recare pregiudizio alla salute, prima di riammetterla in servizio, dovranno acquisire analogo parere da parte del Dirigente del Servizio Sanitario del Comando.

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