STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Rifarsi una famiglia di fatto, anche se la stessa finisce, determina per l’ex coniuge, la perdita dell’assegno di mantenimento.

decadimento assegno divorzile
di Francesca Moliterno

Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione ha fatto un altro passo verso l’assimilazione delle unioni di fatto al matrimonio dal momento che non consistono "soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli".

La Suprema Corte, ha accolto il ricorso formulato dal coniuge obbligato, rigettato la domanda di assegno divorzile da parte della ex moglie, ritenendo, che l’unione costituita dalla stessa, nella fattispecie in esame sia una “famiglia di fatto”, essendo a causa di tale unione venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della donna.

La perdita del diritto all’assegno divorzile è spiegata dalla Suprema Corte, da un lato, con la necessità dell’assunzione del rischio da parte dell’ex coniuge, che, dà vita ad una “famiglia di fatto”, di una cessazione definitiva del rapporto tra i conviventi; dall’altro, con la tutela dell’affidamento dell’altro ex coniuge che confida nell’esonero da ogni obbligo di assegno divorzile nei confronti di chi, costituendo una “famiglia di fatto” con il nuovo partner, intende ulteriormente recidere ogni legame con la pregressa esperienza di vita matrimoniale.

La creazione di nuove relazioni coniugali e parentali produce doveri giuridici, ivi compresi gli obblighi di mantenimento ed assistenza nei confronti del partner e dei figli “nuovi”.

E’ evidente come secondo il buon senso ed anche in base al precetto normativo di rango costituzionale della solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. è inevitabile propendere per un serio rifiuto alla prosecuzione dell’adempimento dell’obbligazione di mantenimento da parte dell’ex coniuge che ne è onerato, diversamente si potrebbe ritenere che tale prestazione diventi solo una mera fonte di reddito perdendo la sua funzione di giusto contributo al sostentamento della vita del beneficiario.

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